Cassazione Penale, Ordinanza n. 28749/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del Tribunale di Bari, resa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, all'imputato è stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti contestato come concorso ex art. 110 c.p. e art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 125 e 444 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, il bilanciamento delle circostanze e la congruità della pena, anche con riguardo all'aumento per continuazione. La censura sulla qualificazione giuridica è stata ritenuta apodittica, priva di specifici elementi fattuali e quindi sostanzialmente una richiesta immotivata di proscioglimento; le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento sono state giudicate non proponibili, salvo il caso di manifesta illegalità della pena, non dedotta nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto era formulata in modo generico e privo di contenuto concreto, senza indicare quali elementi fattuali avrebbero imposto un diverso inquadramento. Inoltre ha ribadito che, in tema di patteggiamento, le censure sul bilanciamento delle circostanze e sulla misura della pena non sono ammissibili quando non si deduca una palese illegalità del trattamento sanzionatorio; nel caso di specie non era stato evidenziato alcun errore di diritto immediatamente desumibile dal testo della sentenza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato nella sentenza di patteggiamento.
art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990
indica la fattispecie in materia di stupefacenti contestata all'imputato; la decisione non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi al controllo sull'ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento.
art. 125 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione del provvedimento, ma la Corte non ritiene fondata la censura.
art. 444 c.p.p.
norma sul patteggiamento: la Corte ribadisce che, una volta ratificato l'accordo, le censure su circostanze e pena sono ammissibili solo nei limiti dell'illegalità.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai casi di errore manifesto, immediatamente percepibile, in particolare sulla qualificazione giuridica del fatto.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro l'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore emerge in modo immediato e manifesto dal testo del capo d'imputazione o del provvedimento impugnato; una contestazione generica o apodittica è inammissibile.
- La mera enunciazione dell'erroneità della qualificazione giuridica, senza indicare specifici elementi di fatto che impongano un diverso inquadramento, si risolve in una doglianza priva di contenuto e non consente di aggirare i limiti del ricorso avverso il patteggiamento.
- Dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., le censure in cassazione contro la sentenza di patteggiamento non possono investire valutazioni in fatto o questioni probatorie non immediatamente ricavabili dalla contestazione; sono deducibili solo errori manifesti di diritto.
- In materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non è tenuto a un'ampia motivazione sui criteri di determinazione della pena quando ratifica l'accordo, essendo sufficiente dare atto della positiva verifica dell'intesa, salvo che emerga una pena illegale.
- Le doglianze sul bilanciamento delle circostanze o sull'entità della pena concordata non sono scrutinabili in cassazione se non si deduce e non risulta una palese illegalità del trattamento sanzionatorio finale.
- Per qualificare illegale la pena non basta contestare il percorso logico seguito dal giudice nella sua determinazione; occorre che il risultato finale del calcolo sanzionatorio sia contrario alla legge.
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