Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/11/2018 n. 5305 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 24 dicembre 2007, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'indetraibilità dell'IVA relativa ai costi dichiarati, ritenuti non documentati, non registrati e riferibili a operazioni inesistenti. Il ricorrente sosteneva che l'avviso fosse invalido perché aveva aderito al condono fiscale previsto dalla legge n. 289/2002 per l'anno d'imposta 2002, con conseguente preclusione degli accertamenti ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 212/2000 e dell'art. 9 della legge n. 289/2002. Deduceva inoltre il difetto di motivazione dell'atto, ritenendo insufficiente il richiamo al processo verbale di constatazione. L'Agenzia sosteneva invece che il condono incidesse sui debiti tributari, ma non consolidasse i crediti IVA, né impedisse i controlli diretti a verificarne l'esistenza e la spettanza.

La decisione

La Commissione Tributaria ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso. È stato ritenuto che il condono non impedisse all'Amministrazione finanziaria di accertare l'inesistenza o l'irregolarità di un credito IVA richiesto in detrazione, compensazione o rimborso, poiché il credito non viene consolidato dal condono. Nel caso concreto, la mancata documentazione e registrazione degli acquisti escludeva il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633/1972. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione dell'avviso, in quanto il processo verbale di constatazione era già conosciuto dal contribuente e l'atto indicava gli elementi necessari per comprendere la pretesa fiscale. L'appello è stato rigettato e l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 289/2002

    Il contribuente si era avvalso dell'istituto definitorio previsto dall'art. 7 per l'anno d'imposta 2002.

    La definizione agevolata non è stata ritenuta sufficiente a rendere intangibile un credito IVA privo dei presupposti sostanziali.

  • Art. 9, commi 9 e 10, della legge n. 289/2002

    La definizione automatica delle imposte "non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti" risultanti dalle dichiarazioni.

    Il condono preclude gli accertamenti sui debiti tributari oggetto di definizione, ma non impedisce all'Amministrazione di verificare l'esistenza, la regolarità e la spettanza dei crediti IVA indicati dal contribuente.

  • Art. 12, ultimo comma, della legge n. 212/2000

    La disposizione non è stata ritenuta ostativa all'accertamento volto a contestare l'inesistenza del credito IVA, poiché tale controllo non riguarda un debito tributario definito, ma la sussistenza stessa del credito.

  • Art. 19 del DPR n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione è collegato all'esigibilità dell'imposta, alla fattura d'acquisto e alla corretta annotazione nel registro degli acquisti.

    La detrazione IVA richiede che l'acquisto sia effettivo, documentato e regolarmente registrato. La mancata documentazione o registrazione, nonché l'inesistenza delle operazioni, esclude il diritto alla detrazione.

  • Art. 56, comma 3, del DPR n. 633/1972

    Un avviso di accertamento può motivare la pretesa mediante richiamo a un processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente, purché siano comunque individuabili il tributo richiesto, i fatti contestati e il percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio.

  • Art. 17 del d.lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni applicate nell'accertamento sono state ritenute correttamente determinate secondo la disciplina sanzionatoria tributaria.

  • Ordinanza della Corte costituzionale n. 340 del 27 luglio 2005

    È stata richiamata a sostegno della possibilità per l'Amministrazione di verificare i crediti e i rimborsi IVA anche dopo la definizione prevista dalla legge n. 289/2002.

  • Cassazione n. 14337/2002 e n. 9665/2000

    La detrazione IVA non è ammessa quando le operazioni sono materialmente inesistenti o manca il requisito dell'inerenza all'attività d'impresa.

  • Cassazione n. 6429/1996 e n. 9646/1993

    Il condono non consolida automaticamente i crediti IVA chiesti a rimborso e non ancora verificati dall'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Un condono fiscale definisce, di regola, i debiti tributari inclusi nella procedura, ma non trasforma automaticamente in spettanti i crediti IVA indicati dal contribuente.
  • Anche dopo un condono l'Amministrazione finanziaria può controllare l'esistenza, la regolarità e la quantificazione di un credito IVA richiesto in detrazione, compensazione o rimborso.
  • La detrazione IVA presuppone operazioni effettive, fatture valide, documentazione contabile e corretta registrazione degli acquisti; l'assenza di tali elementi può comportare il recupero integrale dell'imposta.
  • Il richiamo a un processo verbale di constatazione può essere sufficiente a motivare l'avviso quando il verbale sia già conosciuto dal contribuente e l'atto consenta di comprendere chiaramente fatti, importi e ragioni della pretesa.
  • In presenza di operazioni inesistenti o di crediti IVA privi di reale fondamento, il contribuente non può invocare il condono per impedire il controllo dell'Amministrazione o consolidare il credito.
  • La soccombenza nel giudizio d'appello può comportare la condanna alle spese processuali, anche quando il contribuente abbia definito altri profili fiscali mediante condono.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.