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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11858/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti di un imputato per danneggiamento, minaccia e due ipotesi di porto senza giustificato motivo di armi/oggetti atti a offendere, in relazione al porto di una pistola a gas e di un tubo in ferro lungo 65 cm. Con il ricorso per cassazione, corredato da memoria, l'imputato ha dedotto un vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare il giustificato motivo per il porto della pistola, nel non riconoscere la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, l. n. 110/1975 e nel non applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Le parti civili hanno depositato memoria insistendo per le proprie conclusioni e per la rifusione delle spese del grado.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato e coerente sul mancato riconoscimento del giustificato motivo, valorizzando le modalità di tempo e luogo, l'assenza di una giustificazione immediata da parte dell'imputato, l'uso degli oggetti per la pregressa minaccia e l'idoneità offensiva dello strumento. Le doglianze sono state ritenute meramente volte a ottenere una diversa lettura del fatto, non consentita in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, alla rifusione delle spese delle parti civili e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    Richiamato come una delle fattispecie di condanna confermate in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito dell'elemento costitutivo del reato.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Richiamato come reato oggetto della condanna confermata; la Corte non ne rilegge i presupposti, limitandosi al controllo sulla motivazione complessiva.

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    Norma applicata ai fatti di porto senza giustificato motivo di una pistola a gas e di un tubo in ferro; la Corte ritiene corretta la motivazione sul mancato riconoscimento del giustificato motivo e sulla non configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 3.

  • art. 4, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110

    Invocato dal ricorrente per sostenere la lieve entità; la censura è ritenuta infondata perché incompatibile con la motivazione di merito e con la ricostruzione delle concrete modalità del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente per la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo il ricorso inammissibile e manifestamente infondato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, quando la decisione impugnata abbia già dato conto in modo coerente e non contraddittorio delle ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità.
  • Il mancato riconoscimento del giustificato motivo per il porto di un oggetto atto ad offendere può essere sorretto da un insieme di elementi fattuali quali il contesto di tempo e di luogo, l'assenza di una giustificazione immediata dell'agente, la pregressa utilizzazione dell'oggetto per minacciare e la sua concreta idoneità offensiva.
  • La deduzione della lieve entità ex art. 4, comma 3, l. n. 110/1975 e della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere accolta se si risolve in una critica meramente alternativa alla valutazione di merito, in presenza di una motivazione già congrua e logica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili e, in difetto di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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