Cassazione Penale, Sentenza n. 31720/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due indagati erano sottoposti alla custodia cautelare in carcere per il concorso in una rapina pluriaggravata e in ulteriori reati, tra cui porto e detenzione di armi, ricettazione e furto. Il Tribunale di Venezia aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari. Con atto unico, il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità del quadro indiziario. I ricorrenti contestavano, in particolare, l'identificazione effettuata dalla polizia giudiziaria mediante immagini di videosorveglianza ritenute di dubbia qualità, nelle quali gli autori apparivano travisati; l'inidoneità degli elementi di riscontro valorizzati dal Tribunale; e l'attendibilità dei dati relativi al tracciamento GPS dell'autovettura, in ragione del dedotto malfunzionamento del sistema. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, rilevando che l'ordinanza impugnata aveva esaminato sia la consistenza dei singoli elementi indiziari sia la loro valutazione globale e coordinata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato logicamente sulla gravità degli indizi, valorizzando in modo coordinato le immagini di videosorveglianza e gli indumenti, i tracciati GPS relativi agli spostamenti dell'autovettura, gli attrezzi rinvenuti nel veicolo e le dichiarazioni della persona offesa, anche in relazione al furto della targa e all'uso di un'auto rubata. Le doglianze difensive sono state giudicate meramente parcellizzanti e dirette a ottenere una rivalutazione del contenuto degli elementi indiziari, estranea al giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno? in favore della Cassa delle ammende; il testo stabilisce una somma di euro 3.000,00 per i ricorrenti, senza precisare se in via individuale o complessiva.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
gravità degli indizi di colpevolezza
La gravità indiziaria deve essere valutata considerando i diversi elementi in modo coordinato e globale, secondo canoni logici, e non mediante una loro separata e atomistica considerazione.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla norma, quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
limiti richiesti per l'enunciazione dei motivi
La sentenza esamina le censure nei limiti di specificità richiesti dalla disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
adempimenti di cancelleria
La Corte dispone gli adempimenti conseguenti alla decisione.
art. 192 c.p.p.
La Corte richiama, in termini generali, la necessità che la valutazione degli elementi indiziari rispetti i canoni della logica e sia adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La gravità degli indizi di colpevolezza richiesta per l'applicazione di una misura cautelare non deve essere verificata mediante la valutazione isolata dei singoli dati, ma attraverso il loro coordinamento e apprezzamento globale secondo criteri logici.
- Un quadro indiziario può fondarsi sulla convergenza di elementi eterogenei, quali immagini di videosorveglianza, riconoscimento degli indagati, abbigliamento, tracciati GPS, oggetti rinvenuti e dichiarazioni della persona offesa, purché il giudice ne esponga in modo coerente la reciproca correlazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa interpretazione della specifica consistenza degli elementi indiziari o una diversa scelta degli elementi ritenuti decisivi. Il controllo della Corte di cassazione resta limitato alla verifica dell'esistenza e della logicità minima della motivazione e della sua coerenza con i principi di diritto.
- È aspecifico il ricorso che, parcellizzando gli elementi del compendio indiziario e criticandoli singolarmente, non si confronti adeguatamente con la valutazione globale e coordinata compiuta dal giudice del riesame.
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