Cassazione Civile, Sentenza n. 9615/2020 del 25/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero proveniente da una regione del proprio Paese d’origine, aveva impugnato davanti al Tribunale di Campobasso il diniego della Commissione territoriale relativo a tutte le forme di protezione richieste. Aveva riferito di essersi trasferito in Libia per lavorare e di essere stato rapito; la famiglia aveva contratto debiti per pagare il riscatto e il richiedente temeva, in caso di rimpatrio, iniziative legali dei creditori. Il Tribunale, con decreto depositato il 27 dicembre 2018, aveva respinto le domande: aveva escluso i presupposti dello status di rifugiato, ritenendo che le ragioni dell’espatrio fossero essenzialmente economiche e che il timore relativo ai creditori non fosse riconducibile a persecuzione; aveva escluso, sulla base delle fonti consultate, una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza; aveva inoltre negato la protezione umanitaria, reputando congetturali i timori allegati e rilevando l’assenza di particolari legami familiari in Italia e di patologie bisognose di cure nel Paese. Aveva infine revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza delle domande. Con il primo motivo per cassazione, formulato come violazione di norme in materia di protezione internazionale e come omesso esame e vizio motivazionale, il ricorrente contestava il diniego di tutte le forme di protezione e sosteneva che il racconto e le condizioni della regione d’origine, anche alla luce di fonti qualificate, integrassero i relativi presupposti. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la revoca del patrocinio non potesse fondarsi sulla sola originaria insussistenza dei presupposti e richiedesse dolo o colpa grave.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché, pur prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle fonti, preclusa in cassazione; inoltre, il fatto storico relativo alla situazione generale del Paese era stato esaminato dal Tribunale, che aveva escluso la violenza generalizzata nella regione di provenienza, e non era necessario dar conto di ogni singolo elemento istruttorio. Il secondo motivo è inammissibile perché la revoca dell’ammissione al patrocinio, anche se inserita nel decreto che decide il merito anziché pronunciata con separato decreto, è soggetta all’opposizione ordinaria prevista dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione per il solo fatto di essere contenuta nel decreto di merito. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito. Il doppio contributo unificato è dovuto ove ne ricorrano i presupposti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito -, la doglianza, articolata sotto l’egida formale della violazione di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti in guisa tale da postulare un non consentito, ulteriore, grado di merito.
La censura di legittimità non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
Nel caso al vaglio il fatto storico rilevante ai fini del decidere costituito dalla situazione generale del (OMISSIS) – è stato preso in considerazione da parte del Tribunale, che, sulla base delle informazioni attinte dalle raccomandazioni del Ministero degli esteri, ha dato conto di come gli attacchi terroristici verificatisi in (OMISSIS) fossero stati diretti contro edifici governativi e militari situati nella capitale del paese e nelle altre principali città, con ciò implicitamente escludendo che nella regione di provenienza del richiedente fosse presente uno stato di violenza generalizzata suscettibile di integrare il danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
L’accertamento della situazione rilevante per la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), è un accertamento di fatto; nella specie, la localizzazione degli attacchi nelle città principali consentiva al giudice di merito di escludere la violenza generalizzata nella regione di provenienza, e tale valutazione non era riesaminabile in cassazione nei termini proposti.
art. 170 D.P.R. n. 115/2002
Il Tribunale ha proceduto alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato direttamente all’interno del decreto impugnato e in uno con la decisione sul merito della controversia, piuttosto che con separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2; il che tuttavia non comporta mutamenti nel relativo regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 stesso D.P.R.
La revoca dell’ammissione al patrocinio segue il regime ordinario di opposizione previsto dall’art. 170 anche quando sia pronunciata insieme al provvedimento che definisce il merito.
art. 113 D.P.R. n. 115/2002
dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il decreto che definisce il merito, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 testo unico in parola.
La pronuncia sulla revoca del patrocinio inserita nel decreto di merito non è, per questa sola ragione, immediatamente ricorribile per cassazione; il rimedio diretto è previsto soltanto per l’ipotesi disciplinata dall’art. 113.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere versato ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto chiarito dalla sentenza Sez. 1 n. 9660/2019, cui si intende prestare adesione.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il raddoppio del contributo unificato è dovuto soltanto se ne sussistono i presupposti di legge.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, la denuncia formale di violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito; una censura che, nella sostanza, mira a tale rivalutazione è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, inteso nella sua dimensione fenomenica, e non la mancata considerazione di singoli elementi probatori; è sufficiente che il fatto decisivo sia stato esaminato, senza necessità di dar conto di tutte le risultanze istruttorie.
- La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetta all’opposizione ordinaria prevista dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 anche quando sia pronunciata contestualmente alla decisione sul merito; la collocazione nel decreto di merito non la rende immediatamente impugnabile per cassazione.
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