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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9674/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (automobilista)

La controversia

Percorrendo di sera, sotto forte pioggia, una strada laterale a bordo della propria automobile, il danneggiato si trovò davanti un grosso ramo di pino caduto sulla carreggiata. Per evitare l’impatto effettuò una manovra d’emergenza e urtò la recinzione metallica sul lato della strada. Il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con sentenza n. 156/2010 aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza parziale n. 120 depositata il 9 gennaio 2015, riformò integralmente la decisione e dichiarò responsabile l’ente custode, disponendo la liquidazione dei danni in prosieguo. Con sentenza definitiva n. 3664/2017, depositata il 1° giugno 2017, la Corte d’appello liquidò il risarcimento in Euro 17.801,72, oltre interessi, e pose a carico dell’ente le spese dei due gradi e quelle di consulenza tecnica. L’ente propose ricorso per cassazione contro entrambe le pronunce, con tre motivi. Primo: denunciò falsa applicazione delle disposizioni del codice della strada sul rilascio e rinnovo della patente, in relazione agli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c.; sostenne che il danneggiato, avendo la patente scaduta, non avrebbe dovuto guidare e che tale condotta avrebbe interrotto il nesso causale, poiché l’incidente si era verificato in connessione con la circolazione del veicolo. Secondo: lamentò motivazione insanabilmente contraddittoria sulla condotta del danneggiato, osservando che la Corte d’appello aveva qualificato l’ingombro come grande e al contempo inopinato e imprevedibile in condizioni di visibilità limitata, mentre le sue dimensioni avrebbero dovuto renderlo visibile e quindi evitabile. Terzo: denunciò omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che dal verbale della Polizia municipale emergevano la violenza dell’urto, l’abbattimento di dieci metri di rete e otto pali, le rotazioni dell’auto e danni materiali per Euro 13.000; tali circostanze, insieme alla pioggia, all’orario notturno, alla strada rettilinea e alla patente scaduta, avrebbero dovuto condurre a ravvisare una velocità inadeguata e la responsabilità esclusiva o concorrente del conducente. La Cassazione ha inoltre esaminato preliminarmente la procedibilità del ricorso, poiché la copia analogica della decisione impugnata era stata inizialmente depositata senza asseverazione di conformità.

La decisione

La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso: l’ente aveva depositato, prima dell’adunanza camerale, la copia della sentenza d’appello con l’asseverazione di conformità inizialmente mancante, in conformità al principio delle Sezioni Unite n. 8312/2019. Ha poi dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Le censure non potevano rimettere in discussione l’accertamento di fatto della Corte territoriale, secondo cui la patente scaduta non aveva interrotto il nesso causale e non era stato allegato in appello un fattore imprevedibile ed eccezionale, autonomamente causale ed estraneo alla custodia; l’eccezione relativa al forte vento che avrebbe provocato la caduta del ramo non era stata riproposta in quel grado. Non risultava inoltre dedotto tempestivamente nei giudizi di merito un errore di guida, compresa la pretesa velocità eccessiva, né il ricorso indicava quando e in quali termini tale circostanza fosse stata allegata. La motivazione d’appello non era insanabilmente contraddittoria o apparente. Il terzo motivo non rispettava i requisiti per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché non specificava adeguatamente se, come e quando la velocità eccessiva fosse stata oggetto di discussione processuale. La condanna risarcitoria di Euro 17.801,72, oltre interessi, è quindi rimasta ferma. L’ente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000 per compensi, oltre spese forfetarie del 15%, Euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    E’ pur vero che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva

    La responsabilità del custode ha carattere oggettivo: il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode deve provare il caso fortuito. La condotta incauta della vittima può costituire concorso causale o, se esclusiva, interrompere il nesso.

  • art. 1227 c.c.

    Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro

    Il concorso del danneggiato va valutato anche d’ufficio considerando l’incidenza causale della sua condotta e il dovere di ragionevole cautela. Quanto più il pericolo era prevedibile e superabile con cautele normalmente esigibili, tanto maggiore può essere l’efficienza causale della condotta imprudente; essa interrompe il nesso quando costituisce causa esclusiva del danno e non è un’evenienza ragionevole secondo la regolarità causale.

  • art. 345 c.p.c.

    Va, tuttavia, osservato che la Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, che non può più essere rimesso in discussione in questa sede, ha ritenuto che la mancanza di rinnovo della patente al momento del sinistro non costituisse fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità e che in mancanza di allegazione, in secondo grado (non essendo stata più riproposta ex art. 345 c.p.c., in quel grado, l’eccezione relativa alla forza maggiore come causa di esclusione del nesso di causalità – vento forte che avrebbe inopinatamente provocato la caduta del ramo sulla strada) di un fattore imprevedibile ed assolutamente eccezionale avente impulso causale autonomo e come tale estraneo alla sfera di custodia, il Comune doveva “essere ritenuto responsabile dei danni derivati nell’occorso all’automobilista a causa dell’inopinato ingombro verificatosi, in condizioni di limitata visibilità, data l’ora serale, sulla carreggiata”

    La Corte ha considerato non riproposta in appello l’eccezione relativa alla forza maggiore, e ha rilevato che mancava l’allegazione di un fattore imprevedibile ed eccezionale dotato di impulso causale autonomo ed estraneo alla custodia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia considerato singoli elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in esame.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il ricorrente deve specificare il fatto storico omesso, il dato che ne attesta l’esistenza, come e quando sia stato discusso tra le parti e perché sia decisivo. La mancata considerazione di singole prove non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque esaminato.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    In relazione alla denuncia di omesso esame, il ricorrente deve rispettare gli oneri di specifica indicazione previsti per il ricorso per cassazione, individuando il fatto decisivo e gli elementi processuali necessari a verificarne la tempestiva discussione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Inoltre, non sussiste la denunciata insanabile contraddittorietà della motivazione della sentenza censurata, risultando la stessa del tutto idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione adottata

    La censura di motivazione contraddittoria non è fondata quando la motivazione è comunque idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nella responsabilità per danni da cose in custodia, il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno; il custode può liberarsi provando il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta della vittima.
  • La condotta del danneggiato va valutata secondo la sua concreta incidenza causale e il dovere di ragionevole cautela: può concorrere alla produzione del danno o, se imprevedibile secondo la regolarità causale e causa esclusiva dell’evento, interrompere il nesso eziologico.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; le censure devono confrontarsi con tali accertamenti e rispettare i requisiti propri del vizio denunciato.
  • Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, quando e come sia stato discusso tra le parti e la sua decisività; non basta lamentare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
  • L’eccezione di un fattore esterno quale causa di esclusione del nesso causale deve essere allegata e mantenuta nel giudizio di appello; in mancanza, non può fondare la censura in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

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