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Ordinanza

Ordinanza n. 9575/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione in data 20 giugno 2025 e notificato il 26 giugno 2025, con il quale è stato revocato il nulla osta e rigettata la domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 286/98 ss. mm. ii. e del DPR 394/99, b) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 15 novembre 2025: del provvedimento di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione in data 18 settembre 2025,

Giustizia amministrativa202509686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Roma – Sportello Unico per l'Immigrazione del 20 giugno 2025, notificato il 26 giugno 2025, con cui erano stati revocati il nulla osta e rigettata la domanda di autorizzazione all'ingresso in Italia per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e del d.P.R. 394/1999. Con motivi aggiunti ha impugnato un ulteriore provvedimento di revoca del nulla osta, adottato il 18 settembre 2025. Il giudizio era stato definito con sentenza del 5 marzo 2026. La presente ordinanza riguarda esclusivamente la successiva istanza di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore aveva presentato l'istanza di liquidazione senza allegare documentazione attestante la permanenza delle condizioni reddituali del ricorrente. Il TAR ha quindi rilevato la necessità di verificare i redditi relativi all'anno 2025, essendo il processo iniziato nel 2025 e definito il 5 marzo 2026, mediante dichiarazione sostitutiva e documentazione idonea.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'istanza di liquidazione del compenso, ma ha disposto un incombente istruttorio. L'istante deve depositare entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 e corredata da un documento di identità valido, nonché le eventuali dichiarazioni dei redditi o un'autodichiarazione, dalle quali risulti che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare è rimasto entro i limiti previsti per il patrocinio a spese dello Stato. Il controllo deve riguardare, in particolare, l'anno 2025, successivo a quello cui si riferivano i redditi indicati nella domanda di ammissione. Il TAR ha fissato la prosecuzione della trattazione dell'istanza di liquidazione alla camera di consiglio del 13 ottobre 2026, ferma la possibilità dei successivi controlli da parte delle autorità competenti.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale fondamento della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato, oggetto dei provvedimenti impugnati nel giudizio principale.

  • d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale disciplina regolamentare della procedura relativa all'ingresso per lavoro subordinato.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    Rileva per la determinazione del limite reddituale e per il computo del reddito complessivo imponibile dei componenti della famiglia ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 79 d.P.R. 115/2002

    “fino a che il processo non sia definito”

    Impone di considerare, sino alla definizione del processo, anche le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente e costituisce il presupposto per verificare la permanenza delle condizioni reddituali.

  • art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002

    Attribuisce al giudice il compito di accertare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato prima di decidere sull'istanza di liquidazione del compenso.

  • art. 136, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per individuare il momento fino al quale rilevano le condizioni reddituali, coincidente con l'anno in cui viene adottata la decisione che definisce il contenzioso.

  • artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000

    Richiamati quale base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta all'istante.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000

    Richiede che la dichiarazione sostitutiva sia corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

Massime di principio

  • Prima di provvedere sulla liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che giustificano l'ammissione, fermi restando i successivi controlli delle autorità competenti.
  • Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti reddituali, devono essere considerate le variazioni rilevanti del reddito verificatesi nell'anno precedente e intervenute fino all'anno in cui viene adottata la decisione che definisce il processo.
  • Quando il processo inizia in un determinato anno e si conclude nell'anno successivo, la verifica della permanenza delle condizioni reddituali deve riguardare anche i redditi conseguiti nell'anno di avvio del processo, oltre a quelli già dichiarati nella domanda di ammissione.
  • La documentazione richiesta per la verifica dei requisiti reddituali può comprendere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, corredata dalla copia di un documento di identità valido e, ove disponibili, dalle dichiarazioni dei redditi o da un'autodichiarazione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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