Cassazione Penale, Ordinanza n. 19563/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di furto e di utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con l'unico motivo deduceva l'illogicità e l'erroneità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo censurava il giudizio di comparazione tra circostanze, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e solo apparente, privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito, censurabile solo se arbitraria o manifestamente illogica; nel caso concreto la motivazione di merito sull'equivalenza era stata reputata sufficiente. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità o l'apparenza delle censure determina l'inammissibilità.
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per il delitto contestato di furto.
art. 493-ter c.p.
Norma incriminatrice richiamata per il delitto contestato di utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche rientrano nel giudizio di bilanciamento e la loro prevalenza è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 69 c.p.
Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale e sindacabile in cassazione solo se sorretto da motivazione apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e realmente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la critica meramente assertiva, riproduttiva delle doglianze di appello o priva di correlazione con la ratio decidendi è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti quando la doglianza non individui specifici travisamenti decisivi delle risultanze processuali.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze è una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La motivazione che giustifica l'equivalenza tra circostanze in funzione dell'adeguatezza della pena concreta è idonea a superare il sindacato di legittimità, salvo vizi macroscopici o arbitrarietà.
Come è indicizzato
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