Cassazione Penale, Sentenza n. 16397/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/12/2023 che aveva respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. volta a rivedere/proporre misure cautelari; la difesa deduceva violazione di norme a pena di nullità e carenza/contraddittorietà della motivazione relativamente alle esigenze cautelari: si contestava la presunta sovrapposizione di elementi riferiti al fratello Massimiliano alla posizione della ricorrente; si lamentava l'omessa valutazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/06/2019 (che attestava resipiscenza dell'imputata), dei provvedimenti di sostituzione di misura e dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza del 2021, nonché di informazioni di polizia che avrebbero dimostrato l'assenza di continuità nei legami con il gruppo camorristico; si sosteneva che era stato superato il presupposto di pericolosità previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) perché reiterativo e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del riesame, il quale ha preso in considerazione la prosecuzione dell'attività delittuosa del gruppo anche dopo il 2017 e il ruolo ricoperto dalla ricorrente, non potendo ritenersi dimostrata la stabile rescissione dei legami associativi. La Corte ha confermato che il 'tempo silente' non basta a superare la presunzione di pericolosità per i reati di cui all'art. 416-bis; sono state imposte alla ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'istanza in tema di misure cautelari: qui l'istanza originaria è stata oggetto del riesame e valutata dal Tribunale
art. 416-bis cod. pen.
Tipicizza la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la gravità del reato giustifica la presunzione rafforzata di pericolosità ai fini cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi di tipo mafioso; secondo la Corte la presunzione può essere superata solo con elementi che dimostrino la stabile rescissione dei legami con l'organizzazione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi reiterativi o manifestamente infondati; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (formalità esecutive)
Massime di principio
- In caso di contestazione per reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo mediante prove concrete e oggettive di una stabile ed effettiva rescissione del vincolo associativo (es. collaborazione continuativa con la giustizia, trasferimento irreversibile, elementi documentali che attestino l'abbandono dell'attività criminale).
- Il solo decorso del tempo (cd. 'tempo silente') tra i fatti contestati e la richiesta di revisione cautelare è in genere insufficiente a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari, salvo che non sia accompagnato da elementi probatori specifici che attestino l'interruzione del legame con il sodalizio.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il riscontro di attività delittuose (es. episodi estorsivi) rappresentano elementi idonei a fondare il giudizio sulla perdurante partecipazione o adesione ai valori del gruppo; il giudice del riesame può legittimamente valorizzarli per confermare la custodia cautelare.
- Nel valutare ricorsi per misure cautelari è necessario che la difesa distingua chiaramente la posizione dell'interessato da quella di terzi (es. familiari) e fornisca elementi specifici relativi al proprio comportamento e alla propria discontinuità; la mera invocazione di provvedimenti favorevoli adottati in altri procedimenti richiede contestualizzazione e prova del loro rilievo rispetto all'attuale contestazione.
- I ricorsi per cassazione contro ordinanze di riesame possono essere dichiarati inammissibili se appaiono reiterativi o manifestamente infondati: occorre sviluppare censure nuove e fondate rispetto alla decisione impugnata per evitare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
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