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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19357/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo pena e multa ed escludendo la recidiva, ma confermando nel resto la condanna. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge, sostenendo che la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nel suo possesso fosse stata affermata dai giudici di merito sulla sola base del dato ponderale, senza adeguata dimostrazione della finalità di cessione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: la sentenza impugnata aveva desunto la finalità di spaccio non solo dalla quantità della droga, pari a oltre 200 dosi medie singole, ma anche dalle modalità di detenzione e dall'incompatibilità della situazione patrimoniale dell'imputato con un acquisto per uso personale di una tale quantità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta e logicamente congrua la motivazione della Corte di appello sulla destinazione a spaccio della sostanza stupefacente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata quale parametro per la valutazione della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta non dal solo dato quantitativo, ma da un complesso di elementi indiziari, tra cui la quantità complessiva, le modalità di detenzione e la compatibilità economica dell'acquisto con l'uso personale.
  • Un ricorso per cassazione è manifestamente infondato e dunque inammissibile quando si limita a contrapporre una lettura alternativa del fatto a una motivazione di merito logica e non viziata, senza indicare reali errori di diritto o illogicità manifesta.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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