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Sentenza

Sentenza n. 1924/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 36/24 - Autorizzazione Petrolifera, prot. n. 0009420 del 01/10/2025, rilasciato dal Comune di La Loggia in data 20/08/2025, che autorizza l'attivazione e l'apertura al pubblico di una nuova stazione di distribuzione carburanti sita in La Loggia, Via Ronchi snc, secondo illegittime fasi temporali progressive; - del Provvedimento Autorizzativo Unico S.U.A.P. n. 37/2024, prot. n. 0009362 del 30/09/2025, rilasciato dal Comune di La Loggia in data 13/08/2025, con effetti di Permesso di Costruire per la c.d. "fase 1" della realizzazione di una nuova stazione di distribuzione carburanti sita in La Loggia, Via Ronchi snc; - del Provvedimento Autorizzativo Unico S.U.A.P. n. 37-BIS/24, prot. n. 0009363 del 30/09/2025, rilasciato dal Comune di La Loggia in data 13/08/2025, con effetti di Permesso di Costruire per la c.d. "fase 2" del medesimo impianto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non integralmente conosciuto, ivi inclusi tutti gli elaborati progettuali, le asseverazioni dei tecnici e i pareri di enti terzi richiamati negli atti gravati.

Giustizia amministrativa202502794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione petrolifera e due provvedimenti autorizzativi unici SUAP con effetti di permesso di costruire, relativi alla realizzazione in due fasi e all’apertura di una nuova stazione di distribuzione carburanti nel Comune di La Loggia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di un impianto situato a circa due chilometri dal nuovo punto vendita, ha impugnato i titoli rilasciati dal Comune di La Loggia alla società controinteressata, contestando che il progetto fosse articolato in una prima fase di realizzazione e attivazione degli erogatori di benzina e gasolio e in una seconda fase, da completare entro tre anni, destinata agli erogatori di combustibili alternativi, in particolare GNC. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1 e 2 della l.r. Piemonte n. 14/2004 e dell’art. 2, comma 2, dell’allegato B alla D.G.R. n. 40-6232/2017, oltre a sviamento e travisamento, sostenendo che l’offerta completa di tutti i carburanti prescritti dovesse essere un prerequisito per l’apertura e che non fosse legittimo frazionare l’intervento in fasi; 2) difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti normativi, contraddittorietà della motivazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, assumendo che, a fronte di un’istanza incompleta, il Comune avrebbe dovuto dichiararla irricevibile o respingerla, anziché autorizzare una procedura per fasi non prevista dalla legge e applicare il termine edilizio triennale per completare gli impianti. La ricorrente ha allegato un pregiudizio concorrenziale per la sovrapposizione dei bacini d’utenza e il vantaggio che il nuovo impianto avrebbe conseguito aprendosi prima dell’installazione degli erogatori di GNC. Una società titolare di altri impianti è intervenuta ad adiuvandum, aderendo alle censure. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, contestato la prova del pregiudizio e sostenuto che il nuovo regolamento UE avesse superato gli obblighi nazionali di dotazione di combustibili gassosi.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall’esame delle eccezioni di rito e ha respinto il ricorso nel merito. Ha applicato la ricostruzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4649 del 9 giugno 2026: il regolamento UE 2023/1804, direttamente applicabile e succeduto alla direttiva 2014/94/UE, ha mutato il quadro unionale; le disposizioni nazionali e regionali che imponevano la dotazione di GNC o GNL in quanto attuative della precedente disciplina devono quindi essere disapplicate per incompatibilità. La prima censura è stata respinta perché i titoli potevano consentire l’apertura una volta completati gli impianti per benzina e gasolio e differire l’ultimazione degli erogatori gassosi. Anche la seconda censura è stata respinta: la scansione in fasi non viola una norma precettiva vigente e il termine per completare gli impianti può coincidere con quello previsto dall’art. 15 d.P.R. n. 380/2001. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2023/1804

    Ne consegue che le leggi regionali (invocate dalle ricorrenti-appellanti), le quali rinviavano alla norma nazionale (id est, d.lgs n. 257 del 2016) che, a sua volta, costituiva attuazione della disciplina unionale (id est, direttiva 2014/94/UE), i cui disposti parte appellante reputa violati, devono essere disapplicate per incompatibilità con la nuova normativa unionale che costituisce oggi la fonte diretta e immediata, per competenza, di disciplina della materia

    Il regolamento UE 2023/1804 costituisce la disciplina unionale direttamente applicabile in materia; le norme nazionali e regionali collegate alla precedente direttiva 2014/94/UE devono essere disapplicate se incompatibili con il nuovo regolamento.

  • l.r. Piemonte n. 14/2004, artt. 1 e 2

    Declinando i superiori principi alla presente fattispecie, non può che concludersi che le norme nazionali e regionali che prevedono obblighi di offerta di combustibili alternativi e che la ricorrente e l’interveniente ritengono violate devono essere disapplicate per incompatibilità con la nuova normativa unionale, la quale costituisce oggi la fonte diretta e immediata, per competenza, di disciplina della materia.

    Gli obblighi regionali di offerta dei combustibili alternativi, nella misura in cui discendono dalla disciplina unionale precedente e risultano incompatibili con il regolamento UE 2023/1804, non possono essere applicati.

  • D.G.R. Piemonte n. 40-6232 del 22 dicembre 2017, art. 2, comma 2, allegato B

    Declinando i superiori principi alla presente fattispecie, non può che concludersi che le norme nazionali e regionali che prevedono obblighi di offerta di combustibili alternativi e che la ricorrente e l’interveniente ritengono violate devono essere disapplicate per incompatibilità con la nuova normativa unionale, la quale costituisce oggi la fonte diretta e immediata, per competenza, di disciplina della materia.

    La disciplina regionale attuativa dell’obbligo di dotazione di combustibili alternativi non è applicabile se incompatibile con il regolamento unionale sopravvenuto.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    La seconda censura non è parimenti meritevole di accoglimento. Nonostante l’Ente locale abbia considerato come cogente l’offerta tra i combustibili del metano, ne ha comunque consentito una graduale e differita predisposizione; la scansione per fasi dell’intervento, come prevista dai provvedimenti gravati, peraltro, si pone in sintonia con la sopra sunteggiata e aggiornata ricostruzione del quadro normativo unionale e, pertanto, non viola alcuna norma precettiva vigente, neppure laddove fissa, quale termine di completamento degli impianti, quello previsto dalla disciplina edilizia di cui all’art. 15 D.P.R. 380/2001.

    Nel quadro normativo risultante dal regolamento UE 2023/1804, non è illegittimo fissare il termine per il completamento degli impianti gassosi secondo il termine edilizio previsto dall’art. 15 d.P.R. 380/2001.

  • art. 288 TFUE

    Il Regolamento unionale è un atto giuridico definito nell’articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso ha portata generale, è vincolante in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile nello Stato membro dell’Unione.

    Il regolamento UE è direttamente applicabile negli Stati membri e prevale, in caso di incompatibilità, sulle disposizioni nazionali e regionali collegate alla disciplina unionale precedente.

Massime di principio

  • Il regolamento UE 2023/1804, essendo direttamente applicabile e avendo sostituito la direttiva 2014/94/UE, costituisce la fonte di disciplina della materia; le disposizioni nazionali e regionali attuative della direttiva abrogata devono essere disapplicate nella misura in cui risultino incompatibili con il nuovo regolamento.
  • Quando gli obblighi nazionali o regionali di dotazione di combustibili alternativi risultano incompatibili con il regolamento UE 2023/1804, l’autorizzazione all’apertura di un impianto di distribuzione carburanti può consentire l’attivazione degli erogatori di benzina e gasolio prima del completamento delle infrastrutture per i combustibili gassosi.
  • Nel quadro normativo considerato, la previsione di una realizzazione per fasi e il differimento del completamento degli erogatori di combustibili gassosi entro il termine previsto dall’art. 15 d.P.R. 380/2001 non violano una norma precettiva vigente.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione carburantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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