Cassazione Penale, Sentenza n. 16949/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il delitto di calunnia. Si censurava la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo) perché, secondo la difesa, la denunciante non era certa dell'innocenza del notaio ma solo convinta dell'assenza in un preciso orario; inoltre si contestava il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito non aveva valutato correttamente elementi personali e processuali a favore della ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero, in gran parte, doglianze di merito o fattuali non consentite in sede di legittimità e manifestamente infondati, data la ricca e coerente motivazione della Corte d'appello. È stato confermato che dalla valutazione probatoria emergeva la consapevolezza della ricorrente circa la falsità delle sue accuse (dolo della calunnia) e la mancata riconoscibilità di elementi positivi tali da giustificare le attenuanti generiche. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile; resta pertanto inalterata la condanna di merito (2 anni e 6 mesi e risarcimento alla parte civile).
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte ha richiamato i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche: è necessario che emergano elementi suscettibili di apprezzamento positivo. Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto assenti tali elementi e ha motivato adeguatamente il diniego
art. 368 c.p. (delitto di calunnia)
Il vizio principale contestato riguardava il dolo specifico della calunnia: la sentenza interpreta la norma richiedendo la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato; la semplice supposizione o il dubbio non escludono la responsabilità quando manchino elementi oggettivi seri a fondare il sospetto
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020; Sez. 6, n. 46205 del 06/11/2009; Sez. 6, n. 27846 del 10/06/2009)
Principio richiamato: la consapevolezza dell'innocenza da parte del denunciante può essere esclusa solo se la supposizione di illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, seri e condivisibili. In assenza di tali elementi, la condotta integra la calunnia
Massime di principio
- Per il reato di calunnia è necessario il dolo: il denunciante deve essere consapevole dell'innocenza dell'accusato; il mero errore o il dubbio escludono il dolo solo se esistono elementi obiettivi, seri e condivisibili che giustifichino il sospetto.
- La credibilità delle dichiarazioni e il loro riscontro reciproco tra testi possono formare una solida base probatoria che giustifica la condanna per calunnia; le valutazioni di merito sulla attendibilità dei testimoni sono in massima parte insindacabili in sede di legittimità.
- La differenza su un dettaglio (es. orario) può essere rilevante se incide sul nucleo della vicenda: se la critica riguarda la sostanza (se il notaio si sia effettivamente recato o meno), non è una mera questione formale.
- Le attenuanti generiche sono valutazione discrezionale del giudice di merito e possono essere riesaminate in Cassazione solo nei limiti di motivazione contraddittoria o illogica; censure generiche non sono sufficienti.
- In sede di Cassazione non è consentito richiedere una rinnovata valutazione del materiale probatorio o sostituirsi al giudice del merito nel giudizio di credibilità; i ricorsi basati principalmente su fatti o rivalutazioni probatorie sono spesso dichiarati inammissibili.
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