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Sentenza

Sentenza n. 3418/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza ex art. 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla contestazione della graduatoria di un concorso pubblico

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata aveva impugnato la graduatoria finale del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui erano stati inseriti vincitori con punteggio inferiore al suo, con conseguente esclusione della stessa. Il bando prevedeva una riserva del 15% dei posti in favore degli operatori volontari che avessero concluso senza demerito il servizio civile universale o nazionale. La candidata aveva indicato nella domanda di avere svolto servizio civile, ma aveva risposto negativamente alla specifica voce relativa alle riserve di posti. Aveva poi documentato il titolo mediante dichiarazione sostitutiva trasmessa dopo lo svolgimento della prova orale. Nel ricorso di primo grado aveva dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990, dei principi di buona fede e correttezza, l'omessa attivazione del soccorso istruttorio, il difetto di istruttoria e l'illogicità manifesta, nonché la violazione dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, del bando, dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, giusto procedimento e legittimo affidamento. Il TAR aveva ritenuto che la controversia riguardasse il diritto all'assunzione e spettasse quindi al giudice ordinario. In appello la candidata ha contestato tale declinatoria, sostenendo che non era in discussione l'esistenza astratta del diritto alla riserva o la sua attuazione nella fase successiva al concorso, bensì la legittimità delle operazioni concorsuali e della graduatoria, per non avere l'amministrazione valutato un titolo previsto dal bando, posseduto, indicato e documentato, né attivato il soccorso istruttorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo erronea la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal TAR. Ha distinto il caso da precedenti nei quali era controversa la riconoscibilità del servizio civile quale titolo utile alla riserva oppure la mancata previsione della riserva nel bando. Nel caso esaminato, invece, il bando prevedeva espressamente la riserva, il titolo era pacificamente posseduto dalla candidata, risultava indicato nella domanda e successivamente documentato; la questione riguardava soltanto se l'amministrazione dovesse considerare tali elementi e, eventualmente, attivare il soccorso istruttorio per rimediare all'erronea compilazione della voce specifica. Secondo il giudice, l'accertamento della conformità delle modalità di allegazione del titolo e della sussistenza dei presupposti per il soccorso istruttorio attiene alla legittimità delle operazioni della procedura concorsuale e costituisce questione di merito, non di giurisdizione. La controversia concerne quindi l'esercizio di una potestà pubblicistica nella procedura concorsuale ed è devoluta al giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 105 c.p.a., il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato la causa al TAR Lazio per la decisione nel merito, con eventuale valutazione della necessità di integrare il contraddittorio. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Richiamato quale fondamento processuale della sentenza semplificata pronunciata dal TAR in primo grado.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017

    a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale ... senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale

    Prevede la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici non dirigenziali in favore dei volontari del servizio civile concluso senza demerito; nel caso concreto il bando recepiva tale previsione.

  • art. 6 l. 241/1990

    Invocato dalla candidata quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di considerare gli elementi emergenti dalla domanda e di attivare, secondo i presupposti, il soccorso istruttorio.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal TAR per sostenere la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative ai rapporti di lavoro e all'assunzione; il Consiglio di Stato ha ritenuto non pertinente tale impostazione perché la controversia riguardava la legittimità della procedura concorsuale.

  • art. 105 c.p.a.

    il giudice di secondo grado non può che annullare la sentenza gravata ... rinviandola al giudice di primo grado

    Applicato per annullare la sentenza del TAR che aveva declinato la giurisdizione e rinviare la causa al giudice amministrativo di primo grado per la decisione nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla mancata valutazione, nell'ambito di una procedura concorsuale, di un titolo previsto dal bando, posseduto dal candidato e indicato o documentato negli atti della procedura, attiene alla legittimità delle operazioni concorsuali e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La giurisdizione ordinaria sulle controversie relative all'assunzione non si estende alle contestazioni che investono direttamente la formazione della graduatoria e l'esercizio di poteri pubblicistici nella procedura concorsuale.
  • Quando non è controversa l'idoneità astratta di un titolo a fondare una riserva, ma soltanto la sua mancata considerazione a causa di un'erronea compilazione della domanda e l'omessa eventuale attivazione del soccorso istruttorio, la questione riguarda il merito della legittimità della procedura e non la spettanza di un diritto soggettivo all'assunzione.
  • Accertare se le modalità con cui il candidato ha indicato e documentato un titolo consentano all'amministrazione di valutarlo, nonché se ricorrano i presupposti per il soccorso istruttorio, costituisce esercizio di sindacato sulla correttezza dell'azione amministrativa nella procedura concorsuale.
  • Quando il giudice di primo grado declina erroneamente la giurisdizione amministrativa, il giudice d'appello annulla la sentenza e rinvia la controversia al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., senza decidere direttamente il merito della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e ripartoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiRiparto di giurisdizioneSoccorso istruttorioEffetto conformativo e riedizione del potere

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