Sentenza n. 1522/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva ordinato l’accredito di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, deducendo il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, con pagamento delle somme dovute e degli interessi, fissazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato notificato e depositato entro il termine previsto e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha documentato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile e ammissibile: il deposito è avvenuto entro 15 giorni dalla notificazione all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inesecuzione del giudicato, rilevando che l’Amministrazione non aveva provato il pagamento né l’adozione degli atti necessari. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere al pagamento. Ha disposto che la ricorrente restituisca copia esecutiva del titolo o rilasci quietanza dell’avvenuto pagamento. Ha respinto implicitamente la richiesta di astreinte, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla sua applicazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso è stato depositato entro il termine di 15 giorni dalla notificazione all’Amministrazione, requisito ritenuto rispettato ai fini della ricevibilità.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 45 c.p.a., per la verifica della tempestività del deposito del ricorso in ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è esclusa in astratto, ma può essere negata quando sussistano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella crisi della finanza pubblica e nell’ammontare del debito pubblico.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario, all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale notificato a un’amministrazione statale, l’azione è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non dimostra l’avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può dichiararne l’obbligo di integrale esecuzione, fissare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- L’onere di provare l’adempimento del giudicato grava sull’amministrazione debitrice; la costituzione meramente formale e l’assenza di documentazione del pagamento non consentono di ritenere eseguito il titolo.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, tra cui, secondo la valutazione compiuta nella decisione, la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico.
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