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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25667/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso, pari a euro 32.001,35 oltre accessori, per l'attività svolta come componente del collegio peritale incaricato della stima di terreni inseriti in un piano di recupero urbano e destinati a espropriazione. Il Comune aveva proposto opposizione, sostenendo l'assenza di prova scritta del credito e la mancanza di un valido rapporto contrattuale, nonché chiamando in causa la società collegata al piano, ritenuta tenuta al pagamento. La Corte d'appello aveva accolto il gravame del Comune, revocato il decreto ingiuntivo e ritenuto che non vi fosse prova scritta del credito e che non fosse stato validamente instaurato un rapporto d'opera professionale tra Comune e tecnico, per difetto di forma scritta ad substantiam. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, tra l'altro: violazione del giudicato e dei limiti del rilievo officioso della nullità; violazione del contraddittorio per avere la Corte d'appello deciso sulla nullità del rapporto senza preventiva interlocuzione; violazione degli artt. 21 e 27 del d.P.R. 327/2001, sostenendo che il diritto al compenso discende direttamente dalla legge e non da un contratto; nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; ulteriori censure su abuso del diritto, norme espropriative, profili costituzionali e spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, nel procedimento di stima dell'indennità di espropriazione disciplinato dagli artt. 21 e 27 del d.P.R. 327/2001, il diritto del tecnico al compenso nasce direttamente dalla legge in presenza dell'atto di nomina e dell'effettivo espletamento dell'incarico, senza che sia necessario un contratto di opera professionale in forma scritta ad substantiam. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il primo profilo del primo motivo è stato rigettato, il secondo profilo è stato assorbito, così come tutti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro di doglianza sul giudicato e sui limiti del rilievo officioso, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel merito.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ribadisce in generale che la nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio anche in appello se la validità del contratto non sia stata previamente oggetto di statuizione o di effettivo esame.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi; la decisione richiama il tema del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di censura senza autonoma decisività nella ratio della decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte afferma che la nullità del contratto, quale eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio anche in appello e quindi entra nel perimetro del giudizio di gravame.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La Corte riconosce il principio del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio e ricorda che la mancata sollecitazione può determinare nullità se la parte indichi il concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per difetto di motivazione, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale base formale dei motivi di ricorso.

  • artt. 21 e 27 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    La Corte interpreta tali norme nel senso che il compenso dei tecnici del collegio peritale per la stima dell'indennità di espropriazione deriva direttamente dalla legge, in presenza della nomina e dell'attività svolta, e non da un contratto di prestazione d'opera professionale.

  • art. 23, comma 3, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in l. 2 aprile 1989, n. 144

    Richiamato dalla Corte quale precedente disciplina sulla nullità degli incarichi privi di copertura finanziaria e sulla rilevabilità d'ufficio della nullità.

  • art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Indicato come norma oggi sostitutiva della disciplina richiamata sul tema della copertura finanziaria degli incarichi.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina espropriativa.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla tutela della proprietà e all'espropriazione.

  • art. 11 delle preleggi

    Richiamato nel secondo motivo in combinazione con altre norme.

  • artt. 1325, 1326, 1350, 1418, comma 2, c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la tesi della necessità di un contratto in forma scritta e per dedurre la nullità per contrarietà a norme imperative.

  • artt. 810 e 814 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al collegio peritale e alla disciplina del procedimento estimativo.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati nel quinto motivo per prospettare violazioni di buona fede e correttezza e abuso del diritto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel sesto motivo di questione di legittimità costituzionale.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato nel sesto motivo in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dalla CEDU.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel settimo motivo sulle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione, il compenso dei tecnici componenti del collegio peritale sorge direttamente dalla legge quando ricorrano l'atto di nomina e l'effettivo espletamento dell'incarico, senza che sia necessario un autonomo contratto di prestazione d'opera professionale in forma scritta ad substantiam.
  • La nullità del rapporto o dell'atto presupposto, quando attenga ai fatti costitutivi della domanda e non sia stata già oggetto di specifica statuizione di primo grado, può essere rilevata d'ufficio anche in appello come eccezione in senso lato.
  • L'omessa sottoposizione al contraddittorio di una questione rilevata d'ufficio può determinare nullità della decisione solo se la parte che la deduce indichi concretamente quali difese o prove avrebbe potuto svolgere ove il contraddittorio fosse stato attivato tempestivamente.
  • Nel sistema degli artt. 21 e 27 d.P.R. 327/2001, la disciplina del compenso dei tecnici è accessoria al procedimento pubblicistico di stima e non dipende dalla validità di un contratto privatistico tra amministrazione e professionista.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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