Sentenza n. 13404/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 21 gennaio 2025 un’istanza per il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha chiesto l’ordine di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha accertato che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare e definire l’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero dovrà valutare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa. Nella valutazione dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare il livello, la durata e la qualità della formazione, valutare l’eventuale equipollenza e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell’azione contro il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere l’intervento di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l’applicazione di misure compensative proporzionate nell’ambito della valutazione dell’equipollenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Individua la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ferma la competenza ministeriale a concludere il procedimento.
Massime di principio
- Il termine per concludere il procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante all’insegnamento conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio-inadempimento dell’amministrazione competente.
- Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
- L’autorità competente deve valutare l’equipollenza della formazione estera e, ove sussistano differenze rilevanti, applicare eventuali misure compensative solo se opportune e proporzionate.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario ove siano giustificate esigenze organizzative connesse all’elevato numero di istanze, prevedendo contestualmente un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
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