Ordinanza n. 8893/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento prot. AOO.c_c034.12/02/2026.0008697 di archiviazione del procedimento di rimozione degli effetti della Scia 92280/29.04-2025 presentata da Sognami Srl
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso il merito della controversia né la legittimità del provvedimento di archiviazione. Rilevato che la questione di competenza è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 47 c.p.a., ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Lazio, cui compete il seguito della questione relativa alla sede competente. Nulla è stato disposto sulle spese nella fase incidentale.
Atto impugnato: provvedimento comunale di archiviazione del procedimento volto alla rimozione degli effetti della SCIA commerciale presentata da altra società
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Cassino ha archiviato il procedimento avviato su richiesta di dichiarazione di inefficacia della SCIA commerciale presentata da una società controinteressata per l'esercizio di attività commerciali in locali concessi in locazione. La ricorrente sostiene che gli effetti del contratto di locazione in favore della controinteressata sarebbero cessati e, per tale ragione, ha chiesto la rimozione degli effetti della SCIA. Nel corso del giudizio il Comune ha sollevato, nei termini previsti, una questione di ripartizione della competenza territoriale interna tra la sede romana e la Sezione staccata di Latina del TAR Lazio, deducendo che le controversie relative a provvedimenti del Comune di Cassino dovrebbero essere trattate dalla Sezione staccata di Latina.
Norme richiamate
art. 47 c.p.a.
La questione di competenza, essendo stata sollevata nei termini, deve essere sottoposta al Presidente del TAR mediante trasmissione del fascicolo per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- Quando una questione di competenza territoriale interna tra la sede centrale e una sezione staccata del medesimo TAR è sollevata nei termini previsti dall'art. 47 c.p.a., il collegio deve trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale per il seguito di competenza, senza decidere il merito della controversia.
- La tempestività della proposizione della questione di competenza ai sensi dell'art. 47 c.p.a. costituisce il presupposto per la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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