Cassazione Civile, Ordinanza n. 05193/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una creditrice, sorella del disponente, per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la vendita di tre immobili effettuata dal debitore a favore di una società di cui il figlio del debitore era legale rappresentante. La Corte d'Appello aveva confermato la revocatoria di primo grado ritenendo integrati l'eventus damni e la scientia damni del debitore, nonché la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente, valorizzando i rapporti familiari, la dismissione di una parte rilevante del patrimonio residuo e la situazione dei beni (alcuni ipotecati, uno di valore modesto). Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2729 c.c. per avere la Corte presunto la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente sulla sola base della parentela, senza ulteriori indici presuntivi; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2729 c.c. per avere la Corte presunto la scientia damni del debitore sulla base della mera conoscenza del proprio debito, confondendo la scientia damni con una semplice scientia debiti; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2740 c.c. per avere ritenuto sussistente l'eventus damni senza un corretto confronto tra garanzia patrimoniale prima e dopo l'atto, sostenendo che i beni alienati erano già gravati da ipoteca o di scarso valore e che la vendita avrebbe reso il credito più agevolmente aggredibile. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non si confrontavano adeguatamente con la ratio decidendi e tendevano a sollecitare una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero, da un lato, privi di specifica attinenza alla motivazione della sentenza impugnata e, dall'altro, diretti a contestare apprezzamenti di fatto e giudizi presuntivi adeguatamente motivati dal giudice di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore della controricorrente e, inoltre, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge indicati nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
comma 1, n. 1; comma 1, n. 2
Per l'azione revocatoria è sufficiente, sul piano soggettivo, la mera conoscenza del pregiudizio arrecato all'aspettativa del creditore; tale consapevolezza può essere provata per presunzioni e non richiede un dolo specifico di danno.
art. 2729 c.c.
La prova per presunzioni è ammessa anche per dimostrare la consapevolezza del pregiudizio e la partecipazione fraudolenta del terzo; il giudice di merito può fondarsi su un insieme di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
art. 2740 c.c.
La garanzia patrimoniale del debitore deve essere valutata in chiave prognostica rispetto all'idoneità dell'atto a ridurla o comprometterla, anche quando i beni siano già gravati da ipoteca.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non si correlano alla ratio decidendi o non indicano in modo specifico l'errore denunciato, risolvendosi in un "non motivo".
art. 360 c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle presunzioni compiute dal giudice di merito.
art. 96 c.p.c.
Ricorrendone i presupposti, può essere irrogata una condanna risarcitoria/ sanzionatoria per lite temeraria oltre alle spese del giudizio.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo può essere desunta anche mediante presunzioni, purché il ragionamento inferenziale del giudice sia congruo e supportato da elementi fattuali specifici.
- Il rapporto di parentela tra disponente e terzo acquirente può costituire un indizio particolarmente significativo della partecipazione fraudolenta del terzo, specie se inserito in un quadro complessivo che renda inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria.
- L'eventus damni non richiede che il creditore abbia già intrapreso l'esecuzione forzata: è sufficiente una prognosi ex ante o ex post sull'idoneità dell'atto a diminuire o rendere più incerta la garanzia patrimoniale del creditore.
- La presenza di ipoteche sui beni alienati non esclude automaticamente l'eventus damni; occorre verificare se, in prospettiva, l'atto dispositivo possa incidere sulla futura consistenza della garanzia patrimoniale, anche per il possibile venir meno o ridimensionamento della prelazione.
- In cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a prospettare una lettura alternativa dei fatti o delle presunzioni senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata; il motivo deve identificare specificamente l'errore denunciato e le ragioni della sua decisività.
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