Cassazione Civile, Ordinanza n. 35720/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che nel liquidare le spese processuali a suo favore era stata omessa la specificazione della distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. La questione riguarda quindi il rimedio esperibile contro l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese e la legittimazione del difensore a proporre il relativo ricorso quando la richiesta di distrazione era stata formulata nel giudizio precedente. La ricorrente ha invocato la correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la correzione dell'ordinanza precedente, ordinando l'inserimento, sia nella motivazione sia nel dispositivo, della formula "e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo". Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese va emendata con il procedimento di correzione degli errori materiali e non con i mezzi ordinari di impugnazione, trattandosi di richiesta non autonoma. Ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per la natura del procedimento, che preclude pure ogni provvedimento sulle spese.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La disposizione è richiamata come coerente con il rimedio della correzione dell'errore materiale nell'ipotesi di distrazione delle spese, quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
art. 287 c.p.c.
Indica il procedimento di correzione degli errori materiali come rimedio per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 288 c.p.c.
Concorre a disciplinare il procedimento di correzione degli errori materiali applicabile all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 391-bis c.p.c.
La Corte afferma che il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel contesto della procedura camerale e dell'assenza di critiche delle parti potenzialmente controinteressate.
art. 385 c.p.c.
Richiamato nel contesto della decisione sul ricorso e della disciplina delle spese, che nel caso non vengono provvedute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione in ragione della natura del procedimento di correzione, che preclude anche provvedimenti sulle spese.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato solo come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese processuali non dà luogo, di regola, a un autonomo mezzo di impugnazione, ma va emendata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
- Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione dell'errore materiale in relazione alla mancata distrazione delle spese, purché nel giudizio precedente abbia formulato una specifica richiesta di distrazione.
- La richiesta di distrazione delle spese può ritenersi validamente proposta anche se non è accompagnata da un'espressa dichiarazione di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, poiché tale dichiarazione può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione e risponde alle esigenze di celerità e ragionevole durata del processo, oltre a consentire al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo.
- Nel procedimento di correzione per omessa distrazione delle spese non si provvede sulle spese del procedimento né trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni.
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