Cassazione Penale, Sentenza n. 43945/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza che aveva confermato le condanne per falso materiale in certificati e per esercizio abusivo della professione. I cinque motivi erano: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia per il falso relativo al certificato di abilitazione, sostenendo che il reato, se progressivo, si consuma dove il documento è utilizzato (Padova); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi contenute in una comunicazione di notizia di reato acquisita in dibattimento e letta integralmente, senza la testimonianza dell'agente che l'ha redatta; 3) insussistenza del reato di esercizio abusivo perché l'imputato avrebbe conseguito laurea e abilitazione, rendendo non necessaria l'iscrizione all'albo; 4) sussistenza del cosiddetto "falso grossolano" (penalmente irrilevante) per difformità immediatamente percepibili nei documenti; 5) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, ricollegato solo a precedenti penali non attinenti e datati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: 1) il motivo sulla competenza territoriale è inammissibile per tardività, aspecificità e perché il reato di falso materiale commesso dal privato in certificati si consuma con la formazione del documento, non con l'uso; 2) il motivo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni è generico e non dimostra l'incidenza che l'eliminazione della prova avrebbe sul complessivo compendio probatorio; 3) il motivo sull'esercizio abusivo è generico e infondato: le presunte laurea e abilitazione dell'imputato risultano smentite da specifiche risultanze e, in ogni caso, per l'esercizio stabile dell'odontoiatria è richiesta l'iscrizione all'albo; 4) il motivo sul falso grossolano non confronta le ragioni del rigetto e la Corte d'appello ha correttamente rilevato che i certificati hanno tratto in inganno soggetti esperti e hanno richiesto approfondimenti; 5) il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo per mera arbitrarietà, non riscontrata, considerati i precedenti specifici e la gravità del vissuto criminale dell'imputato. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 477 cod. pen.
Norma richiamata come riferimento per il reato di falso materiale in attestati del contenuto di atti; la Cassazione interpreta che il falso materiale del privato in certificati si consuma con la formazione del documento.
art. 482 cod. pen.
Richiamato come norma relativa a falsità in certificati o abilitazioni; utilizzato insieme all'art. 477 per qualificare i falsi contestati.
art. 348 cod. pen.
Norma relativa all'esercizio abusivo della professione; la Corte la applica ritenendo che l'esercizio stabile di odontoiatria richieda l'iscrizione all'albo.
art. 49 cod. pen.
Dispositivo sul 'falso innocuo' o 'falso grossolano'; interpretazione della Corte: il falso grossolano è solo quello immediatamente percepibile da una persona di comune discernimento, non ciò che è riconoscibile solo da esperti.
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per il termine entro il quale devono essere proposte eccezioni processuali; la mancata tempestiva proposizione rende inammissibile l'eccezione.
art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla decadenza derivante dal mancato esercizio della facoltà entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Citato in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite in atti; la Corte osserva che la contestazione sull'ambito del consenso non è stata specificata quanto alla sua incidenza sul giudizio.
art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento normativo secondo cui l'acquisizione di elementi di prova può avvenire anche in deroga alle regole del contraddittorio; la Corte segnala che il consenso difensivo può estendersi a tali acquisizioni.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte la applica per irrogare 3.000 euro.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Decreto richiamato per affermare che l'esercizio stabile e continuativo della professione di medico e odontoiatra richiede l'iscrizione all'ordine professionale.
Massime di principio
- Per il falso materiale commesso dal privato in certificati amministrativi il reato si consuma con la formazione del documento: la competenza territoriale si determina dove è stato formato il documento, non necessariamente dove è stato utilizzato.
- Se si contesta l'utilizzabilità di una prova in Cassazione occorre specificare in che modo la sua esclusione inciderebbe sul compendio probatorio complessivo; argomentazioni generiche portano all'inammissibilità per difetto di specificità.
- I motivi che ripropongono pedissequamente le argomentazioni di merito senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata sono frequentemente dichiarati inammissibili o infondati.
- Il 'falso grossolano' è irrilevante penalmente solo quando sia immediatamente percepibile da una persona di comune discernimento; se il documento ha confuso anche soggetti esperti o ha richiesto accertamenti, non si applica l'irrrilevanza.
- L'esercizio stabile e continuativo di professioni sanitarie regolamentate richiede l'iscrizione all'albo: la mera affermazione di possesso di laurea o abilitazione, se smentita da risultanze probatorie, non esclude il reato di esercizio abusivo.
- La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà; assenza di elementi favorevoli concreti rende difficile il sindacato in sede di legittimità.
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