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Sentenza

Sentenza n. 1058/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - degli atti e provvedimenti adottati da ARCA Capitanata nell'ambito della procedura aperta avente ad oggetto i servizi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà di ARCA Capitanata, siti nel Comune di -OMISSIS- - CIG -OMISSIS-; - del silenzio serbato sull’istanza di riesame, con richiesta di subentro del ricorrente nel contratto di concessione eventualmente sottoscritto con il controinteressato, previa dichiarazione d’inefficacia dello stesso, ex artt. 121 e/o 122 c.p.a.

Giustizia amministrativa202601191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà di ARCA Capitanata, per mancato caricamento del Piano economico finanziario sulla piattaforma; impugnazione anche del silenzio sull’istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura e il silenzio serbato sull’istanza di riesame, chiedendo anche il subentro nel contratto eventualmente stipulato e la dichiarazione di inefficacia dello stesso. L’esclusione era motivata dall’omesso caricamento del Piano economico finanziario (PEF) nella piattaforma informatica, omissione riconducibile a un disguido dell’offerente, circostanza non contestata. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10 e 101 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis; violazione dei principi di risultato, fiducia, favor partecipationis, strumentalità delle forme, par condicio, leale collaborazione e buona fede; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento, errore sui presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta; omessa attivazione del soccorso procedimentale; violazione dei principi di tassatività, proporzionalità e ragionevolezza. In via subordinata, ha contestato l’illegittimità dell’art. 17 del disciplinare. Ha inoltre sostenuto che il successivo invio del PEF mediante PEC avrebbe dovuto consentire di superare l’omissione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il PEF, per il suo contenuto integrale, fosse documento fondamentale dell’offerta economica e che la sua mancata produzione secondo le modalità riservate previste dalla legge e ribadite dal bando non fosse sanabile mediante soccorso istruttorio. L’invio successivo tramite PEC aperta non poteva sostituire il caricamento prescritto dalla lex specialis: oltre a non rispettarne le forme, poteva rendere l’offerta riconoscibile e conoscibile da soggetti estranei al seggio di gara. Poiché il disguido era interamente imputabile all’offerente, il provvedimento di esclusione è stato giudicato conforme alle regole di gara e funzionale alla tutela della par condicio. Sono state quindi respinte le censure, inclusa quella subordinata sull’art. 17 del disciplinare. La ricorrente è stata condannata a rifondere ad ARCA Capitanata le spese, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge; nulla per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2, 10 e 101 d.lgs. 36/2023

    Considerato che il PEF, nel suo contenuto integrale, costituisce un documento fondamentale relativo all’offerta economica, per cui l’omessa produzione, secondo le formalità riservate previste ex lege e ribadite nel bando di gara, non è suscettibile di alcun soccorso istruttorio;

    La mancata produzione del PEF, documento fondamentale dell’offerta economica soggetto alle formalità riservate stabilite dalla legge e dal bando, non può essere sanata mediante soccorso istruttorio.

  • art. 17 del disciplinare

    Ritenuto, in conclusione, che il ricorso sia da rigettare, non sussistendo alcuna delle censure mosse, tra cui: i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10 e 101 d.lgs. n. 36/2023, la violazione del bando, dei principi di risultato, fiducia, favor partecipationis e strumentalità delle forme, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, errore sui presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta e violazione della par condicio, o anche la violazione di leale collaborazione e buona fede procedimentale, l’omessa attivazione del soccorso procedimentale, ovvero la violazione dei principi di tassatività, proporzionalità, ragionevolezza e, infine, in via subordinata, l’illegittimità dell'art. 17 del disciplinare;

    La censura subordinata di illegittimità dell’art. 17 del disciplinare è stata respinta insieme alle altre doglianze, senza che la sentenza esponga una distinta interpretazione della clausola.

Massime di principio

  • Il piano economico finanziario che, per contenuto e funzione, costituisce parte fondamentale dell’offerta economica deve essere prodotto secondo le modalità riservate prescritte dalla legge e dalla lex specialis; la sua omissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio.
  • L’invio postumo dell’offerta economica mediante PEC aperta non equivale al caricamento richiesto dalla lex specialis e non può rimediare all’omissione, anche quando il disguido sia imputabile all’offerente, poiché può compromettere la riservatezza e la par condicio dei concorrenti.
  • La stazione appaltante legittimamente esclude il concorrente che, per causa a lui riconducibile, non abbia prodotto un documento essenziale dell’offerta secondo le forme previste dalla lex specialis, quando l’ammissione mediante modalità alternative possa rendere conoscibile l’offerta a soggetti estranei al seggio di gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorio

Testo integrale

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