Ordinanza n. 1500/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 4086/2023 pubbl. il 16/10/2023 RG n. 1943/2023 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile relativa alla corresponsione di somme arretrate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 4086/2023. Nel corso della procedura, il commissario ad acta ha riferito sull'attività svolta e l'Amministrazione ha corrisposto, mediante cedolino paga di dicembre 2025, l'importo di euro 1.282,64 a titolo di arretrati a credito. La ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione per verificare se fossero stati corrisposti anche gli interessi legali e gli accessori. Il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per il rinvio, poiché il rinvio della trattazione è ammesso solo in casi eccezionali e la ricorrente non aveva giustificato l'impossibilità di effettuare tempestivamente le verifiche, considerato anche il tempo trascorso dall'emissione del cedolino. Il Collegio ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva contestato l'attività del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato chiusa la procedura di ottemperanza, ritenendo che il giudicato fosse stato eseguito in ragione della corresponsione dell'importo di euro 1.282,64 e dell'assenza di contestazioni all'attività commissariale. Ha respinto implicitamente l'istanza di rinvio, ritenendo non eccezionali le ragioni dedotte e richiamando il criterio legale di imputazione dei pagamenti previsto dall'art. 1194 c.c. La pronuncia dispone la comunicazione dell'ordinanza alle parti e al commissario ad acta.
Norme richiamate
il rinvio della trattazione è disposto solo in casi eccezionali
La richiesta di rinvio della trattazione, anche nel rito camerale, deve essere giustificata da circostanze eccezionali; non è sufficiente allegare verifiche che la parte avrebbe potuto compiere tempestivamente.
La clausola di rinvio interno rende applicabile al rito camerale la disciplina dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il criterio legale di imputazione del pagamento costituisce parametro rilevante per valutare l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la procedura può essere dichiarata conclusa quando l'amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato mediante il pagamento dell'importo dovuto e non siano state formulate contestazioni sull'attività del commissario ad acta.
- Nel rito camerale amministrativo, il rinvio della trattazione è ammesso soltanto in casi eccezionali, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., applicabile tramite il rinvio previsto dall'art. 38 c.p.a.; la parte deve indicare specifiche ragioni che rendano necessario il rinvio.
- Non integra una valida giustificazione per il rinvio la necessità di effettuare verifiche sul pagamento che la parte avrebbe potuto svolgere, in un ampio intervallo temporale precedente all'udienza, dopo l'emissione del cedolino o dell'attestazione di pagamento.
- Nella verifica dell'esecuzione di un obbligo pecuniario, il giudice può considerare il criterio legale di imputazione del pagamento previsto dall'art. 1194 c.c.
Come è indicizzato
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