Sentenza del 16/10/2020 n. 22445 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (nullità per difetto di motivazione), ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione per un nuovo esame, disponendo che la nuova composizione si occupi anche delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti e dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate notificò a (XXXXX) s.r.l. un avviso di accertamento per il 2004, ritenendo le scritture contabili inattendibili e recuperando a tassazione ricavi occulti (ai fini IVA, IRPEG e IRAP) asseritamente non documentati. La società dedusse che l'immobile era stato concesso in locazione dal 2002 alla ditta individuale dell'ex socio-amministratore e che erano in corso lavori di ristrutturazione, contestando l'accertamento. CTP e CTR respinsero il ricorso ritenendo le giustificazioni pretestuose e confermando sanzioni. La Corte di Cassazione ha però ritenuto che la CTR, anziché riesaminare pienamente le prove e le deduzioni indicate dalla ricorrente (dovere derivante dalla denuncia del vizio motivazionale della prima sentenza), si sia limitata a motivare per relationem riprendendo la motivazione di primo grado, la quale era già priva di un completo e coerente percorso argomentativo.
Norme richiamate
art. 161 c.p.c.
Il riferimento evidenzia che alcune nullità della sentenza (come quella per difetto di motivazione) si convertono in motivi di impugnazione, con conseguente investitura del giudice d'appello del più ampio riesame del merito.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La norma è richiamata nella ricaduta sulle nullità della sentenza; la Corte richiama che il vizio motivazionale, rilevato ai sensi di tale disposizione, impone al giudice d'appello il completo esame degli elementi di prova.
Accertamento tributario (IVA / IRPEG / IRAP)
Nel diritto tributario l'inattendibilità delle scritture contabili fonda una presunzione semplice di ricavi occulti, ma tale presunzione è superabile da prove contrarie; il giudice deve valutare concretamente le prove fornite dal contribuente.
Massime di principio
- La mancata o insufficiente motivazione della decisione di merito è vizio tale da determinare la cassazione quando il giudice d'appello non svolge il compito di riesame spettantegli e si limita a motivare per relationem.
- L'inattendibilità delle scritture contabili costituisce una presunzione semplice di ricavi occulti: può essere superata da elementi di prova contrari prodotti dal contribuente (contratti di locazione, documentazione di lavori, ricevute, flussi finanziari).
- Se il contribuente denuncia in appello il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, la Corte d'appello è tenuta a riesaminare integralmente il merito e a valutare tutte le prove e le deduzioni nuove o riproposte.
- La motivazione per relationem (limitarsi ad aderire senza critica alla motivazione del primo grado) è inammissibile se la decisione di primo grado è già carente; il percorso logico-giuridico deve essere completo e comprensibile.
- In controversie tributarie, la regolarità della documentazione contabile e la produzione di elementi probatori specifici sono determinanti per evitare recuperi su presunzioni; il contribuente deve conservare e produrre prove idonee a dimostrare l'effettiva natura delle operazioni.
- In presenza di vizio motivazionale accertato in sede di legittimità la causa viene rinviata per un nuovo esame a diversa composizione del giudice d'appello, con possibile revisione sia dell'accertamento principale sia delle sanzioni.
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