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Ordinanza

Ordinanza n. 14010/2026 - Roma, Sezione 1

Per l’accertamento “della qualifica di lavoratore a tempo determinato della ricorrente Giudice di pace ai sensi delle direttive UE e dei conseguenti diritti retributivi, contributivi, alle ferie, all’adeguato orario di lavoro, a non subire l’abusiva reiterazione di rapporti a termine, come riconosciuti dalle direttive UE e dalle sentenze della CGUE, rese nei casi UX c. Italia del 16.7.2020 e PG c. Italia del 7.4.2022, con ogni conseguente condanna anche di carattere risarcitorio, per i danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale”.

Giustizia amministrativa202400751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IQuestione di legittimità costituzionaleAzione di accertamento

Atto impugnato: condotta normativa e amministrativa relativa al trattamento economico, previdenziale e assistenziale dei magistrati onorari e alla reiterazione dei loro incarichi a termine

Esito

RIMESSIONE

La controversia

La ricorrente, in servizio quale giudice di pace dal 1998 e successivamente confermata nell’incarico, ha chiesto l’accertamento della propria qualificazione come lavoratrice a tempo determinato o parzialmente comparabile ai magistrati ordinari, con conseguente riconoscimento di ferie retribuite, tutela assistenziale e previdenziale, TFR, differenze retributive parametrate alla classe stipendiale HH03, indennità di maternità e risarcimento per l’abusiva reiterazione degli incarichi a termine. Ha dedotto la violazione delle clausole 2, 4 e 5 degli accordi quadro sul lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, delle direttive 1999/70/CE, 97/81/CE e 2003/88/CE, della direttiva 2000/78/CE, nonché degli artt. 24, 36, 38, 47, 117 e altri parametri costituzionali, della Carta sociale europea e della CEDU. Ha contestato, inoltre, l’art. 29, comma 5, del d.lgs. 116/2017, nella parte in cui collegava alla stabilizzazione la rinuncia alle pretese relative al rapporto onorario pregresso, chiedendo rinvii pregiudiziali alla CGUE e, in subordine, la dichiarazione di illegittimità costituzionale. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 71/2026, che ha dichiarato illegittimo l’art. 29, comma 5, nella parte in cui imponeva la rinuncia ai diritti di derivazione unionale relativi a ferie, previdenza e assistenza. Il TAR ha ritenuto che tale pronuncia abbia eliminato il comma 5, ma abbia lasciato irrisolta la disciplina del comma 2, che riconosce un’indennità ai magistrati onorari non confermati o che non partecipino alla procedura, subordinandola alla rinuncia alle ulteriori pretese.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, ritenendo necessario il litisconsorzio con l’ente previdenziale nelle azioni di regolarizzazione contributiva. Ha ricostruito la distinzione costituzionale e funzionale tra magistrati ordinari e magistrati onorari, escludendo una loro totale equiparazione, in particolare quanto allo status, alla retribuzione e alla classe stipendiale HH03. Ha rilevato, tuttavia, che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, ha prodotto un vuoto normativo e può determinare una disparità tra magistrati onorari confermati e magistrati non confermati o cessati, ai quali il comma 2 riconosce un’indennità parametrata agli anni di servizio e alle giornate di udienza, con rinuncia alle ulteriori pretese. Secondo il Collegio, il riconoscimento ai magistrati confermati delle somme richieste dalla ricorrente, calcolate mediante integrale equiparazione ai magistrati togati, violerebbe i principi di eguaglianza, buon andamento, contenimento della spesa pubblica e non equiparabilità costituzionale delle due categorie. Al tempo stesso, la mancata applicazione ai magistrati confermati di qualsiasi meccanismo compensativo potrebbe determinare un’ingiustificata disparità interna. Ritenendo necessaria una disciplina legislativa uniforme dei criteri di quantificazione dei diritti di derivazione unionale per il periodo anteriore alla stabilizzazione, il TAR ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 116/2017, nella parte in cui non sarebbe applicabile anche ai magistrati onorari confermati, per contrasto con gli artt. 3, 81, 97 e 117, primo comma, Cost. Ha sospeso il giudizio e disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La decisione è quindi interlocutoria e non definisce le domande economiche e risarcitorie della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017

    I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma [...] hanno diritto [...] ad un’indennità [...] La percezione dell’indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato

    Il TAR ha rimesso alla Corte costituzionale la questione se la disposizione sia illegittima nella parte in cui non si applica anche ai magistrati onorari confermati, poiché tale esclusione potrebbe determinare una disparità di trattamento interna alla categoria e lasciare priva di disciplina la quantificazione dei diritti pregressi.

  • art. 29, comma 5, d.lgs. 116/2017

    La partecipazione alla procedura di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 71/2026, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella misura in cui faceva conseguire alla conferma la rinuncia ai diritti conferiti dall’Unione europea in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza.

  • art. 23 d.lgs. 116/2017

    Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta [...] un’indennità annuale lorda in misura fissa [...] comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali

    La disciplina qualifica il compenso del magistrato onorario come indennità e prevede la copertura degli oneri previdenziali e assistenziali, senza trasformare l’incarico in rapporto di pubblico impiego.

  • art. 25 d.lgs. 116/2017

    La malattia e l’infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall’incarico [...] senza diritto all’indennità [...] La gravidanza non comporta la dispensa dall’incarico [...] durante i due mesi precedenti [...] e i tre mesi dopo il parto

    La norma disciplina sospensione dell’incarico e tutela della gravidanza, malattia e infortunio secondo il modello proprio della magistratura onoraria e della Gestione separata.

  • art. 2, comma 26, l. 335/1995

    Sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS [...] i soggetti che esercitano per professione abituale [...] attività di lavoro autonomo [...] nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

    È la base normativa dell’iscrizione dei magistrati onorari alla Gestione separata INPS, nell’ambito del sistema previdenziale considerato dal giudice.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001

    La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori [...] non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato [...] Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno

    Il divieto di conversione del rapporto pubblico a termine comporta, in caso di illegittimo ricorso al termine, una tutela risarcitoria, coerente con il principio costituzionale del pubblico concorso.

  • art. 106 Cost.

    Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso [...] La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina [...] di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli

    La norma costituisce il fondamento della distinzione tra magistratura professionale, reclutata per concorso, e magistratura onoraria, ammessa per funzioni giudiziarie delimitate e secondo un rapporto non assimilabile al pubblico impiego ordinario.

  • art. 3 Cost.

    Parametro della questione di costituzionalità, in relazione alla possibile disparità tra magistrati onorari confermati e non confermati e alla diversa disciplina rispetto ai magistrati togati.

  • art. 81 Cost.

    Parametro collegato all’equilibrio di bilancio e al contenimento della spesa pubblica, ritenuti rilevanti nella definizione di una disciplina generale dei diritti economici pregressi.

  • art. 97 Cost.

    Parametro riferito al buon andamento dell’amministrazione della giustizia e alla necessità di preservare l’assetto costituzionale del reclutamento e dell’organizzazione giudiziaria.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Parametro interposto mediante il diritto dell’Unione europea, in particolare per le tutele relative a ferie, previdenza, assistenza e abuso dei rapporti a termine.

  • art. 23 l. 87/1953

    L'autorità giurisdizionale [...] qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione [...] emette ordinanza [...] e sospende il giudizio in corso

    Fondamento processuale della rimessione alla Corte costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.

  • art. 134 Cost.

    Fondamento costituzionale della competenza della Corte costituzionale a giudicare sulla legittimità delle leggi.

  • art. 136 Cost.

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale determina la cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Massime di principio

  • La magistratura onoraria e la magistratura ordinaria costituiscono categorie ontologicamente e funzionalmente differenziate: l’accesso per concorso, l’esclusività dell’attività, la natura delle funzioni, il livello di complessità e il regime di responsabilità dei magistrati ordinari impediscono una totale equiparazione giuridica ed economica dei magistrati onorari, salvo le specifiche tutele imposte dal diritto dell’Unione europea.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che subordinava la stabilizzazione del magistrato onorario alla rinuncia ai diritti pregressi di derivazione unionale non comporta, di per sé, l’integrale equiparazione del trattamento economico del magistrato onorario a quello del magistrato ordinario; la quantificazione delle ferie, dell’assistenza e della previdenza deve rispettare sia il diritto dell’Unione sia il principio costituzionale di non equiparabilità delle due categorie.
  • Quando l’eliminazione di una clausola di rinuncia relativa ai diritti pregressi dei magistrati onorari determina un vuoto normativo e può produrre una disparità tra magistrati confermati e magistrati non confermati o cessati, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disciplina che riconosce il ristoro soltanto a questi ultimi, nella parte in cui non sia applicabile anche ai magistrati confermati.
  • In assenza di criteri legislativi specifici, il giudice comune non può procedere a una totale equiparazione pretoria del trattamento economico dei magistrati onorari a quello dei magistrati ordinari, soprattutto mediante l’applicazione automatica di una classe stipendiale propria della magistratura togata, quando ciò incida sull’assetto costituzionale della magistratura e produca effetti sistemici sulla finanza pubblica.
  • Nelle azioni dirette alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore nei confronti della pubblica amministrazione, l’ente previdenziale è litisconsorte necessario, poiché l’obbligo datoriale di versamento dei contributi è un obbligo di facere e il giudicato deve essere opponibile all’ente titolare della gestione previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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