Cassazione Penale, Sentenza n. 45565/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/06/2024 che aveva riconosciuto la continuazione tra alcune sentenze (in particolare tra la sentenza n.268/2014 e la n.3002/2019) ma aveva rigettato la richiesta di riconoscere la continuazione tra la sentenza n.3002/2019 (18/09/2019, associazione mafiosa e estorsioni) e la sentenza n.1489/2019 (02/10/2020, partecipazione ad associazione per traffico di stupefacenti). La difesa ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., rilevando che la cognizione aveva già ritenuto la cessione di eroina (capo 31, cessioni a Pasquale Mercadante) in continuità con il delitto associativo e che quindi il fatto di considerare l'attività di traffico iniziata nel 2012 come autonoma non tiene conto della decisione di merito che aveva già collegato tali fatti al medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva negato il riconoscimento della continuazione tra la sentenza n.3002/2019 (18/09/2019) e la sentenza n.1489/2019 (02/10/2020), rilevando la sovrapponibilità delle contestazioni e richiamando il principio per cui il giudice dell'esecuzione non può ignorare il riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione salvo specifiche e significative circostanze. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio volto a valutare la rilevanza e la significatività, ai fini della decisione, della continuazione già dichiarata con riferimento alle parti sovrapponibili delle sentenze.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Rilevato in relazione alla disciplina della continuazione: i reati-fine di un delitto associativo possono essere considerati in continuazione con il delitto associativo se previsti e programmati sin dall'ingresso nell'associazione
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale inerente i rimedi avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la censura ha riguardato vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi di tale disposizione
art. 416-bis cod. pen.
Articolo relativo al delitto di associazione mafiosa: la Corte ha considerato che i delitti-fine riferibili all'associazione (anche il traffico di stupefacenti) possono rientrare nel medesimo disegno criminoso già all'atto della partecipazione
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Riferito ai delitti in materia di stupefacenti: la cessione di eroina contestata è stata ritenuta, in sede di cognizione, riconducibile al disegno criminoso dell'associazione e quindi in continuazione con il 416-bis
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Riferito alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la sentenza di merito aveva unitamente ritenuto la continuità tra questa condotta e altre imputazioni
art. 67, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nel principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione, salvo prova di specifiche e significative circostanze che giustifichino il contrario
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve rispettare il riconoscimento della continuazione già effettuato dal giudice della cognizione, salvo che emergano circostanze specifiche e significative che dimostrino la non riconducibilità degli ulteriori fatti al medesimo disegno criminoso
- I reati-fine collegati a un'associazione (anche traffico di stupefacenti o estorsioni) possono essere qualificati come continuazione del delitto associativo se erano previsti o programmatici sin dall'ingresso nell'associazione
- Quando le imputazioni tra sentenze sono parzialmente sovrapponibili e la cognizione ha già dichiarato la continuazione, il giudice dell'esecuzione deve motivare puntualmente l'esistenza di elementi che giustifichino una diversa valutazione
- In presenza di contrasto tra valutazioni di cognizione e valutazioni di esecuzione la via corretta è l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo giudizio per valutare la rilevanza delle continuation già dichiarate
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