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Ordinanza

Ordinanza n. 3093/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la disciplina della graduatoria e la mancata ammissione dei candidati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I candidati hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio sostenendo, per quanto emerge dal testo, l’illegittimità della disciplina introdotta dal d.m. n. 1115/2025 e della loro esclusione dalla graduatoria. La controversia riguarda il meccanismo che consente l’inserimento in graduatoria anche a chi non abbia conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti. Gli appellanti, tuttavia, non avevano conseguito alcuna sufficienza negli esami di profitto e contestavano l’applicazione della disciplina nei loro confronti, in rapporto alla finalità di tendenziale copertura dei posti disponibili.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo congruamente motivata l’ordinanza del TAR. Ha condiviso la valutazione secondo cui il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea dei candidati ammessi alla graduatoria, richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto quale requisito minimo indefettibile. Poiché gli appellanti non avevano conseguito alcuna sufficienza, essi restano al di fuori dell’ambito applicativo della deroga. Il giudice ha inoltre ritenuto che l’obiettivo della copertura dei posti debba essere bilanciato con la garanzia di un livello minimo di preparazione accademica e che le scelte amministrative, espressione di discrezionalità tecnica, non risultino allo stato manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Sono state fatte salve le valutazioni del merito in primo grado. La condanna alle spese della fase cautelare disposta dal TAR è stata confermata quanto alla soccombenza, mentre le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della novità della procedura.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

  • d.m. n. 1115/2025

    La disciplina consente l’inserimento in graduatoria di candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma presuppone comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto quale requisito minimo indefettibile.

Massime di principio

  • Una disciplina che amplia l’accesso a una graduatoria consentendo di non conseguire la sufficienza in tutti gli insegnamenti può mantenere un requisito minimo indefettibile consistente nel conseguimento di almeno una valutazione positiva; chi non abbia conseguito alcuna sufficienza resta estraneo all’ambito applicativo della deroga.
  • Nella valutazione cautelare delle regole di accesso a percorsi formativi, la finalità di copertura dei posti disponibili deve essere bilanciata con l’esigenza di assicurare un livello minimo di preparazione accademica.
  • Le scelte amministrative connotate da discrezionalità tecnica non possono essere sostituite dal giudice in sede cautelare quando non risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
  • La conferma cautelare dell’ordinanza di primo grado non pregiudica le successive valutazioni del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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