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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8437/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Nola che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 590 c.p. in relazione a un incidente stradale. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice svolto adeguate indagini sulla capacità di comprendere e di volere della persona offesa (Pappacena) al momento della sottoscrizione della querela, richiamando referti clinici e accertamenti che, secondo la ricorrente, dimostravano una grave compromissione cognitiva del Pappacena. Inoltre la ricorrente censurava la valutazione delle cause del sinistro e l'attribuzione del concorso di colpa al Pappacena nella misura del 10%, sostenendo che la valutazione della velocità e dei dati della scatola nera rendessero incongrua la motivazione del giudice e dimostrassero una condotta di guida molto imprudente della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la documentazione medica non dimostrasse un'incapacità tale da impedire al Pappacena di percepire e manifestare la volontà di querelare e che la sottoscrizione della querela, benché con difficoltà, e la successiva costituzione di parte civile confermavano l'effettività della volontà; quindi non era necessaria la nomina di un curatore speciale. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui il controllo di legittimità è limitato alla coerenza logico-argomentativa della motivazione e non consente una rivalutazione in fatto delle prove: la decisione di merito si è basata su testimonianze, rilievi di polizia, danni sui mezzi e perizie tecniche, nonché sull'assenza di tracce di frenata e sulle dichiarazioni di testimoni circa l'eccessiva velocità della ricorrente; la valutazione del concorso di colpa al 10% è risultata plausibile. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate in euro 3000 oltre accessori a favore di Pappacena Antonio e euro 5400 oltre accessori a favore delle altre parti civili elencate.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma penale riferita alle lesioni personali colpose; la condanna impugnata riguardava tale fattispecie in relazione all'incidente stradale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limite al sindacato di legittimità: la Corte di cassazione verifica la tenuta logico-argomentativa della motivazione ma non può rivedere autonomamente il apprezzamento concreto delle prove fatto dal giudice di merito.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio ius receptum richiamato)

    Principio secondo cui il giudice di legittimità è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione concreta degli elementi probatori; richiamate varie pronunce a sostegno di tale limite.

Massime di principio

  • La capacità di intendere e di volere della persona offesa al momento della querela deve risultare in modo chiaro e incontrovertibile da documentazione sanitaria e dagli atti: la mera esistenza di referti che rilevano deficit non è sempre sufficiente se il giudice di merito ritiene che la persona abbia comunque manifestato la volontà (es. sottoscrizione della querela, successiva costituzione di parte civile).
  • La Corte di Cassazione non può rimescolare le prove o sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento fattuale; il suo controllo si limita alla verifica della logicità e completezza della motivazione e della correttezza giuridica.
  • Quando si contestano valutazioni tecniche (es. dati della scatola nera, velocità rilevata), occorre dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione di merito per ottenere accoglimento in cassazione; l'interpretazione tecnica dei dati è primariamente compito del giudice di merito.
  • L'attribuzione di concorso di colpa tra i soggetti coinvolti (percentuali) è valutazione di merito insindacabile in Cassazione salvo violazione logico-giuridica evidente.
  • La presentazione effettiva della querela e la successiva partecipazione processuale della persona offesa (es. costituzione di parte civile) sono elementi che rafforzano la conclusione circa l'aver avuto la volontà di procedere e possono escludere l'obbligo di nomina di un curatore speciale.

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