Sentenza n. 7798/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot.n.-OMISSIS-, notificato in data 9 febbraio 2023, con il quale il Comando Militare della Capitale ha comunicato alla ricorrente la revoca dei benefici di cui all’art.4 del DM 24 luglio 2015 e di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque agli stessi connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.6.2023: per l’annullamento del provvedimento prot.n.-OMISSIS-, notificato in data 13 aprile 2023, con il quale il Comando Militare della Capitale ha comunicato alla ricorrente la determinazione della indennità di occupazione ai sensi del DM 16 marzo 2011 (all.1); e di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque agli stessi connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dei benefici di protezione abitativa riconosciuti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 24 luglio 2015 e successiva determinazione dell’indennità di occupazione come utente senza titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (utente alloggio di servizio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Militare della Capitale aveva revocato i benefici già riconosciuti nel 2017 ai sensi dell’art. 4 del D.M. 24 luglio 2015, relativi alla conduzione e al canone dell’alloggio di servizio originariamente concesso al marito militare. La ricorrente occupava l’alloggio con il figlio convivente portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. L’Amministrazione aveva ritenuto che la separazione personale della ricorrente dal concessionario originario, il suo allontanamento dall’alloggio e il fatto che la ricorrente non fosse mai stata concessionaria facessero venir meno il beneficio, qualificando la permanenza successiva come occupazione senza titolo. Con motivi aggiunti è stata impugnata la conseguente determinazione dell’indennità di occupazione, pari a euro 342,71 mensili, adottata ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 sulla base dei valori di mercato e dei relativi coefficienti correttivi. La ricorrente ha dedotto l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 4 del D.M. 24 luglio 2015, sostenendo che la tutela spettasse anche al familiare convivente e che la separazione dal concessionario non facesse venir meno la protezione, fintantoché persistesse la convivenza con il figlio portatore di handicap grave. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata e autonoma dell’atto di determinazione dell’indennità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando entrambi gli atti impugnati. Ha ritenuto dirimente l’erronea applicazione dell’art. 4 del D.M. 24 luglio 2015. Secondo il giudice, il comma 2 della disposizione riconosce la condizione di categoria protetta agli utenti portatori di handicap grave oppure il cui nucleo familiare convivente comprende una persona portatrice di tale handicap, sia ai fini del mantenimento della conduzione sia ai fini del pagamento del canone. La tutela è quindi riferita alla situazione del nucleo convivente e non richiede la coincidenza tra beneficiario e concessionario originario. La nozione di “utente” è più ampia di quella di concessionario e comprende anche chi, pur avendo perso il titolo concessorio, sia ammesso a mantenere la conduzione dell’alloggio in quanto protetto. Inoltre, il comma 6 dello stesso art. 4 ricomprende tra le categorie protette i coniugi legalmente separati del personale titolare della concessione: la separazione non costituisce dunque un fatto automaticamente espulsivo dalla tutela. L’interpretazione amministrativa avrebbe prodotto un risultato irragionevole, poiché avrebbe fatto perdere la protezione al genitore separato convivente con un figlio disabile, mentre avrebbe conservato la tutela del genitore separato con figlio non disabile. La permanenza del figlio portatore di handicap grave nel nucleo familiare mantiene pertanto il presupposto sostanziale della protezione abitativa, indipendentemente dalla separazione o dall’allontanamento del concessionario originario. Annullato il provvedimento di revoca, è stato annullato anche l’atto consequenziale che aveva qualificato l’occupazione come senza titolo e determinato l’indennità secondo il regime ordinario. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione interpretativa.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, D.M. 24 luglio 2015
Riconosce la condizione di categoria protetta agli utenti portatori di handicap grave oppure il cui nucleo familiare convivente comprende un portatore di tale handicap, sia ai fini del mantenimento della conduzione sia ai fini del pagamento del relativo canone.
La tutela è riferita al nucleo familiare convivente con il soggetto portatore di handicap grave e non è limitata al concessionario originario; la nozione di utente comprende anche chi, pur avendo perso il titolo, può mantenere la conduzione dell’alloggio in quanto protetto.
art. 4, comma 6, D.M. 24 luglio 2015
Ric comprende espressamente nella condizione di categoria protetta anche i coniugi legalmente separati del personale militare e civile titolare di concessione di alloggi di servizio.
La separazione personale non costituisce automaticamente causa di perdita della protezione abitativa; la disposizione conferma una tutela collegata alla permanenza dell’alloggio quale casa familiare e alla protezione della prole non autosufficiente.
art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992
Portatore di handicap grave.
La condizione di handicap grave del figlio convivente costituisce il presupposto fattuale della categoria protetta prevista dal D.M. 24 luglio 2015.
D.M. 16 marzo 2011
Disciplina il regime ordinario dell’indennità di occupazione applicato dall’Amministrazione dopo avere qualificato la ricorrente come occupante senza titolo; tale applicazione è venuta meno per effetto dell’annullamento della revoca dei benefici.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 24 luglio 2015, la categoria protetta per handicap grave è individuata in relazione al nucleo familiare convivente con il soggetto disabile e non richiede che il beneficiario coincida con il concessionario originario dell’alloggio di servizio.
- La nozione di “utente” utilizzata dalla disciplina degli alloggi di servizio comprende anche il soggetto che, pur avendo perso il titolo concessorio, sia autorizzato a mantenere la conduzione dell’alloggio in quanto appartenente a una categoria protetta.
- La separazione personale dal concessionario originario non determina automaticamente la perdita della protezione abitativa prevista per il nucleo familiare convivente con una persona portatrice di handicap grave, quando permanga il relativo presupposto sostanziale.
- L’interpretazione della disciplina sugli alloggi di servizio deve essere coerente con la ratio di tutela del soggetto disabile e con il principio di ragionevolezza; non è ammissibile un’applicazione che faccia perdere la protezione proprio al genitore separato convivente con un figlio portatore di handicap grave.
- L’annullamento dell’atto che revoca la protezione abitativa comporta l’annullamento dell’atto consequenziale che, fondandosi su tale revoca, qualifica l’occupazione come senza titolo e determina l’indennità secondo il regime ordinario.
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