Cassazione Civile, Ordinanza n. 04673/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrici)
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva per la progressione economica orizzontale interna all'area di inquadramento (da F3 a F4) bandita nel 2010 nell'ambito delle Agenzie fiscali. Le ricorrenti, allora dipendenti dell'Agenzia, si erano collocate in posizione utile nella graduatoria approvata nel novembre 2012, ma l'Amministrazione, con successiva nota del 15 aprile 2013, ha riformato la graduatoria espungendo i nominativi di coloro che, come le ricorrenti, erano cessati dal servizio per pensionamento prima della data indicata dall'ente. In appello l'Agenzia aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado con rigetto della domanda delle lavoratrici. In cassazione le ricorrenti deducono: 1) violazione degli artt. 1336, 2907 e 2077 c.c. e dell'art. 97 Cost., sostenendo che la progressione economica integra un'offerta al pubblico e ha funzione premiale, sicché la graduatoria non poteva essere modificata per effetto di un evento sopravvenuto dopo l'indizione della procedura; 2) violazione degli artt. 82, 83, 84 e 85 del CCNL comparto Agenzie fiscali, degli artt. 1362, 1363 e 1375 c.c. e dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001, per avere la Corte territoriale affermato che la progressione richiedesse la permanenza in servizio sino all'approvazione della graduatoria, requisito non previsto dalla contrattazione collettiva; 3) omesso esame, ex art. 360, n. 5, c.p.c., di circostanze relative all'esercizio illegittimo dell'autotutela, al legittimo affidamento e al danno da mancata attribuzione delle differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eventuali litisconsorti pretermessi, richiamando il principio per cui tale adempimento non è imposto quando il ricorso sia inammissibile o manifestamente infondato e, nel caso concreto, quando una sopravvenienza rende inutile ogni partecipazione ulteriore. Nel merito accoglie i primi due motivi, richiamando e applicando il principio già affermato in giurisprudenza: nelle progressioni economiche interne alle aree del comparto Agenzie fiscali, una volta definiti i criteri contrattuali e avviata la procedura selettiva, non può essere introdotto il requisito ulteriore della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria; la progressione ha funzione non solo incentivante ma anche corrispettiva e premiale, e la retrodatazione al 1° gennaio dell'anno esclude che il diritto dipenda da prestazioni future rispetto alla conclusione della procedura. La Corte ritiene quindi erronea la decisione di appello che aveva ritenuto legittima l'espulsione delle lavoratrici per sopravvenuto pensionamento. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché formulato come censura di motivazione insufficiente/omesso esame di questioni e argomentazioni, non di un fatto storico decisivo; la Corte richiama il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1336 c.c.
richiamato dai ricorrenti per qualificare la procedura come offerta al pubblico, ma la Corte risolve la questione sulla base della disciplina collettiva delle progressioni economiche
art. 2907 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo
art. 2077 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo
art. 97 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sull'operato dell'amministrazione
art. 82 CCNL Comparto Agenzie fiscali
disciplina lo sviluppo economico interno alle aree, da attuarsi mediante contrattazione integrativa
art. 83 CCNL Comparto Agenzie fiscali
prevede passaggi di fascia a cadenza annuale, pianificati sulla base delle risorse del fondo e selezionati con criteri oggettivi
art. 84 CCNL Comparto Agenzie fiscali
richiamato in relazione alle risorse certe e stabili destinate agli sviluppi di carriera
art. 85 CCNL Comparto Agenzie fiscali
indica la finalizzazione del fondo a miglioramenti dell'efficienza e il finanziamento dei costi degli sviluppi di carriera
art. 1362 c.c.
richiamato per l'interpretazione del CCNL
art. 1363 c.c.
richiamato per l'interpretazione sistematica del CCNL
art. 1375 c.c.
richiamato per il dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto
art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001
richiamato a sostegno della tesi sulla progressione economica del personale pubblico contrattualizzato
art. 360, n. 3, c.p.c.
base del sindacato di legittimità per violazione di legge nei primi due motivi
art. 360, n. 5, c.p.c.
applicato nel testo riformato: consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti
art. 175 c.p.c.
richiamato per l'esigenza di economia processuale
art. 127 c.p.c.
richiamato per la gestione del contraddittorio in chiave di economia processuale
art. 101 c.p.c.
richiamato in tema di principio del contraddittorio
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato per ragionevole durata del processo e parità delle parti
art. 24 Cost.
richiamato come garanzia di difesa
art. 6 CEDU
richiamato in tema di ragionevole durata del processo
art. 13 CEDU
richiamato nel contesto delle garanzie convenzionali
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che non sono deducibili omissioni di valutazione di questioni o argomentazioni, ma solo di fatti storici decisivi
Massime di principio
- Nelle progressioni economiche interne previste dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego privatizzato, una volta fissati i criteri e avviata la selezione, non è consentito introdurre ex post il requisito della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria, se tale requisito non è previsto dalle fonti collettive.
- La progressione economica interna all'area non ha una sola funzione incentivante, ma anche una funzione corrispettiva e premiale; pertanto, la cessazione dal servizio sopravvenuta dopo la partecipazione alla procedura non incide automaticamente sul diritto alla collocazione utile in graduatoria.
- La retrodatazione degli effetti economici al 1° gennaio dell'anno di riferimento mostra che le parti collettive hanno inteso collegare la progressione a valutazioni già maturate, neutralizzando i ritardi procedurali; non è quindi coerente subordinare il beneficio a prestazioni future.
- In cassazione, il vizio motivazionale oggi denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non anche l'omessa valutazione di questioni giuridiche, argomentazioni o risultanze istruttorie.
- La fissazione del termine per integrare il contraddittorio può essere esclusa quando il ricorso sia inammissibile o manifestamente infondato, oppure quando la partecipazione dei pretermessi non apporterebbe alcun concreto vantaggio e determinerebbe solo un inutile aggravio processuale.
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