Cassazione Civile, Ordinanza n. 08953/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2017, fondata su più cartelle relative a tassa rifiuti, bollo auto, IRAP e IRPEF, deducendo la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione. Sia il giudice di primo grado sia quello d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo provata la notifica delle cartelle e osservando che il decorso del termine era stato interrotto da un'istanza di rateizzazione; la CTR aveva inoltre ritenuto che i motivi di appello fossero generici, già dedotti in altri giudizi e non pertinenti al thema decidendum. Contro l'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché non colpiva la ratio decidendi, il contribuente proponeva ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente affermato la mancata contestazione della genericità dei motivi e che, invece, il secondo motivo di ricorso censurasse proprio tale genericità, oltre all'omessa pronuncia sulla pretesa estinzione dei ruoli e alla mancata valutazione di prove non contestate. Chiedeva dunque la revocazione dell'ordinanza di legittimità e la cassazione con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non deducesse un errore di fatto revocatorio, ma sostanzialmente un errore di diritto/di giudizio nella valutazione della precedente ordinanza di Cassazione e degli atti di causa. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 391-bis c.p.c., condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'agente della riscossione e dichiarando altresì i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente (violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.).
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'estinzione dei ruoli.
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare la mancata valutazione di fatti e prove asseritamente non contestati.
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle sentenze della Cassazione solo per errori materiali o errori di fatto nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo, non una valutazione giuridica o istruttoria.
art. 287 c.p.c.
richiamato quale riferimento per la correzione degli errori materiali o di calcolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1, comma 538, lett. a), L. n. 228 del 2012
richiamato dal ricorrente come base del dedotto maturare della estinzione dei ruoli/cessazione della materia del contendere dopo 220 giorni.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo per errori materiali o per errori di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.; non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione giuridica compiuta dalla Corte o la lettura delle censure e degli atti processuali.
- L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva immediatamente riscontrabile, consistente nell'affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente risultante; resta escluso quando il presunto errore dipenda da un apprezzamento interpretativo o valutativo.
- Non integra errore revocatorio il preteso travisamento del contenuto degli atti di parte o della motivazione della sentenza impugnata, poiché si tratta di errore di giudizio e non di fatto.
- Se la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata, i motivi di ricorso che non si confrontano con tale ratio non possono condurre all'accoglimento dell'impugnazione.
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