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Ordinanza

Ordinanza n. 1533/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 30h settimanali; 2) GLO n.1 del 23/10/2025 se ed in quanto lesivo nella parte in cui nonostante le richieste della madre non approva 30h di sostegno settimanali; 3)provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 30 come previste dalla verifica del PEI 2024/2025, inferiori a quelle necessarie in relazione alla disabilità; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l'anno 2025/2026 per 30 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 30 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026.

Giustizia amministrativa202505764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: istanza di nomina o sostituzione del commissario ad acta nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza favorevole sul monte ore di sostegno scolastico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio originario riguardava l'impugnazione del PEI 2025/2026, del verbale GLO e degli atti con cui era stato assegnato al minore un sostegno pari a 18 ore settimanali, con domanda di annullamento e declaratoria del diritto a 30 ore di sostegno. Con sentenza semplificata del 30 dicembre 2025 il TAR aveva accolto il ricorso e previsto, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione, la nomina del Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale commissario ad acta, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale ha quindi depositato un'istanza contestando la propria designazione per asserita incompetenza dell'ufficio e sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con rinuncia all'incarico e richiesta di nomina di un diverso commissario. Il TAR ha rilevato che la richiesta era identica a quella già esaminata e dichiarata inammissibile con precedente ordinanza, le cui ragioni erano state altresì confutate nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente volta a contestare la nomina del commissario ad acta e a ottenere la designazione di un soggetto diverso. Il Collegio ha richiamato integralmente, quale precedente, la motivazione di una precedente ordinanza collegiale e di quelle successive di identico contenuto, nelle quali l'istanza era stata ritenuta inammissibile per plurime ragioni e comunque infondata nel merito alla luce della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. La pronuncia non ridecide il merito della controversia sul numero delle ore di sostegno, già definita con la sentenza favorevole del 30 dicembre 2025, ma riguarda esclusivamente l'istanza relativa al commissario ad acta. Non sono indicate statuizioni specifiche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La sentenza originaria aveva nominato il commissario ad acta, con facoltà di delega, quale misura per l'esecuzione degli atti necessari all'attuazione della decisione in caso di mancata ottemperanza.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L'istanza diretta a contestare la nomina del commissario ad acta disposta nella sentenza e a chiederne la sostituzione deve rispettare le condizioni e i limiti propri dello specifico rapporto processuale instaurato dal giudice amministrativo con il commissario; in mancanza, può essere dichiarata inammissibile.
  • Il commissario ad acta nominato direttamente nella sentenza opera quale ausiliario del giudice per l'esecuzione della decisione e non può essere sostituito sulla base di una mera rinuncia o di una contestazione dell'ufficio di appartenenza, quando le relative ragioni siano già state esaminate e ritenute insussistenti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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