Cassazione Penale, Ordinanza n. 14660/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna per furto. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge in punto trattamento sanzionatorio, contestando la graduazione della pena e ritenendo non corretta la motivazione sul punto. Con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza della legge penale nel calcolo del termine di prescrizione, sostenendo che la recidiva reiterata non potesse essere considerata sia per determinare il termine base ex art. 157 c.p. sia per l'aumento del termine massimo ex art. 161 c.p., altrimenti si sarebbe verificata una duplicazione del medesimo elemento in violazione del ne bis in idem sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la determinazione della pena, inclusa la quantificazione degli aumenti e delle diminuzioni e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso concreto aveva fornito una motivazione adeguata. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che l'orientamento maggioritario consente di tener conto della recidiva reiterata sia per il termine prescrizionale base sia, in presenza di atti interruttivi, per il termine massimo, senza violare il ne bis in idem sostanziale. Ha inoltre precisato che, nel caso concreto, la prescrizione non era ancora maturata, essendo indicato un termine finale al 24 maggio 2026. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
I criteri di commisurazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena deve essere effettuata alla luce dei criteri di gravità del reato e della capacità a delinquere.
art. 157 c.p.
La recidiva reiterata può incidere sul calcolo del termine prescrizionale base del reato.
art. 161 c.p.
In presenza di atti interruttivi, la recidiva rileva anche per il calcolo del termine massimo di prescrizione.
art. 99 c.p.
quarto comma, ultima parte
La recidiva reiterata infraquinquennale e specifica è stata considerata come circostanza ad effetto speciale rilevante ai fini della prescrizione.
art. 624 c.p.
È stata richiamata la pena detentiva inflitta per il furto come base di partenza per il calcolo della prescrizione.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
La Corte ha escluso che il principio di ne bis in idem convenzionale sia violato dal computo della recidiva ai fini della prescrizione, osservando che l'istituto della prescrizione non rientra nel perimetro di tutela della disposizione.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la modulazione di aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per vizi di legge o motivazione del tutto apparente o illogica.
- Ai fini della prescrizione, la recidiva reiterata può essere valorizzata sia nel calcolo del termine base sia, in presenza di atti interruttivi, nell'individuazione del termine massimo, senza che ciò integri duplicazione indebita del medesimo elemento.
- L'eventuale considerazione della recidiva in più fasi del calcolo prescrizionale non viola il ne bis in idem sostanziale quando è il legislatore stesso a prevedere i diversi effetti giuridici della stessa circostanza.
- L'istituto della prescrizione non rientra, secondo l'orientamento richiamato, nella sfera di applicazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono nella riproposizione di censure manifestamente infondate o già risolte da un orientamento giurisprudenziale consolidato.
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