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Interpello

Risposta n. 315 del 24/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo la società istante, il beneficio dovrebbe spettare almeno per il reddito prodotto dalle prestazioni rese in regime di convenzione con il servizio sanitario pubblico, escludendo le prestazioni private in solvenza, in analogia alla risoluzione n. 179/E del 2009 sui presidi ospedalieri privati.

Riduzione IRES per enti ospedalieri ex articolo 6, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 601/1973 applicata a una casa di cura privata accreditata e convenzionata

Il quesito

Se la casa di cura privata BETA, accreditata e convenzionata con l’Azienda USL per prestazioni sanitarie in parte rese per il SSN, possa essere qualificata come "ente ospedaliero" e beneficiare della riduzione del 50% dell’IRES, almeno sull’imponibile riferibile alle prestazioni in convenzione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia nega l’agevolazione: la struttura non è assimilabile a un "ente ospedaliero" perché svolge solo in parte attività in convenzione e anche attività private; l’agevolazione richiede invece lo svolgimento sostanziale e strutturale delle funzioni dei soppressi enti ospedalieri, con requisito di esclusività richiamato dalla prassi e dalla giurisprudenza.

Riduzione IRES per enti ospedalieri e struttura sanitaria privata accreditata

L’interpello riguarda l’applicazione della riduzione alla metà dell’IRES prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, a favore degli "enti ospedalieri". La questione nasce con riferimento a una casa di cura privata accreditata e convenzionata con il Servizio sanitario regionale e con l’Azienda USL competente.

Fattispecie e contesto

La società ALFA gestisce direttamente la casa di cura BETA, specializzata in ortopedia, oculistica e diagnostica per immagini. Tutti i posti letto della struttura sono accreditati dal Servizio sanitario regionale e quindi idonei a erogare prestazioni sanitarie per conto del servizio pubblico. A seguito dell’accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione, la società ha stipulato un contratto con l’Azienda USL per lo svolgimento di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La Regione ha inoltre statuito che la casa di cura BETA "può considerarsi Presidio Ospedaliero" dell’Azienda USL territorialmente competente. La struttura, tuttavia, svolge anche prestazioni private in regime di solvenza, oltre a quelle di ricovero e ambulatoriali rese in convenzione.

Quesito del contribuente

La casa di cura chiede se possa essere ricompresa tra gli "enti ospedalieri" di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 601/1973, con conseguente applicazione della riduzione a metà dell’IRES.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società ritiene di poter beneficiare dell’agevolazione limitatamente all’imponibile fiscale generato dalle prestazioni di ricovero e ambulatoriali rese in regime di convenzione con il servizio sanitario pubblico, escludendo le prestazioni private in solvenza. L’istanza richiama per analogia la risoluzione n. 179/E del 10 luglio 2009, con la quale l’Agenzia aveva ritenuto applicabile il beneficio alle istituzioni private riconosciute quali presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge n. 833/1978.

Normativa e prassi richiamate

L’articolo 6, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 601/1973 prevede la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, oggi IRES, per gli enti ivi indicati, tra cui gli enti ospedalieri, purché dotati di personalità giuridica.

L’Agenzia richiama anche:

  • la circolare n. 78/E del 3 ottobre 2002, che ha escluso l’applicabilità dell’agevolazione alle ASL;
  • la risoluzione n. 179/E del 10 luglio 2009, che ha esteso il beneficio agli enti privati che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica;
  • l’articolo 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativo ai presidi ospedalieri delle istituzioni private;
  • l’articolo 4, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha salvaguardato la disciplina degli istituti ed enti che esercitano assistenza ospedaliera ai sensi della normativa previgente.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ribadisce anzitutto che gli enti ospedalieri, in quanto tali, sono stati superati dalla riforma sanitaria del 1978; pertanto, l’interpretazione dell’articolo 6 del d.P.R. n. 601/1973 deve essere riferita alle strutture che continuano a svolgere, in sostanza e nella loro struttura, le funzioni dei soppressi enti ospedalieri.

Richiamando la circolare n. 78/E del 2002 e il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l’Agenzia osserva che non è ammessa l’equiparazione tra enti ospedalieri e aziende sanitarie locali, poiché queste ultime svolgono anche attività nuove e diverse dall’assistenza ospedaliera tipica. La giurisprudenza, inoltre, distingue le ASL dai "vecchi" enti ospedalieri ancora autonomi, come aziende ospedaliere o presidi ospedalieri nell’ambito delle ASL.

Quanto ai presidi ospedalieri privati, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 179/E del 2009, che aveva riconosciuto il beneficio agli enti che esercitano funzioni sostanzialmente e strutturalmente assimilabili a quelle degli enti ospedalieri soppressi, nell’ambito della rete ospedaliera pubblica e sulla base dell’articolo 43, comma 2, della legge n. 833/1978.

Nel caso esaminato, però, la struttura istante svolge solo in parte attività in convenzione con il servizio pubblico e, per il resto, presta anche attività private in solvenza. Secondo l’Agenzia, questo dato è decisivo: il beneficio presuppone un’attività sostanzialmente ed esclusivamente riconducibile alle funzioni ospedaliere pubbliche, mentre qui tale requisito non sussiste.

Conclusioni operative

La casa di cura BETA non può essere annoverata tra i soggetti destinatari della riduzione IRES prevista per gli enti ospedalieri. Di conseguenza, l’agevolazione non spetta neppure limitatamente alle sole prestazioni rese in convenzione, poiché le attività convenzionate rappresentano soltanto una parte dell’attività complessivamente svolta dalla struttura.

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