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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego del Comune di Gela sull'istanza di accesso a documenti relativi a procedimenti penale e contabile e alla contestazione di responsabilità erariale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (interessato all'accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, coinvolto in un procedimento penale e in un procedimento per l'accertamento della responsabilità contabile riferiti alla medesima vicenda fattuale e collegati all'esercizio delle funzioni di Commissario Straordinario del Comune di Gela negli anni 2018-2019, ha chiesto l'accesso e l'estrazione di copia della disposizione della Procura regionale della Corte dei conti del 17 febbraio 2025 e dei relativi allegati, degli atti del procedimento contabile, dei documenti relativi alla contestazione concernente somme versate al Comune a titolo di royalties e degli atti relativi alla presunta responsabilità erariale. Il Comune ha opposto diniego. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego per violazione degli artt. 22 e seguenti e degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990 e dell'art. 34 Cost., sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, necessario per la difesa nei procedimenti penale e contabile. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la nota della Procura regionale della Corte dei conti relativa alla costituzione in mora, ma il ricorrente ha dichiarato persistente l'interesse all'ostensione della restante documentazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la sussistenza di un'esigenza di conoscenza degli atti, funzionale all'esercizio del diritto di difesa, garantito dagli artt. 24, 97, 111 e 113 Cost., dall'art. 6 CEDU e dagli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ha ritenuto recessivi i profili di riservatezza dei co-indagati, considerato lo stato avanzato sia del procedimento penale, nel quale era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., sia del procedimento contabile, nel quale erano già stati contestati gli addebiti. Ha quindi ordinato al Comune di consentire l'accesso agli atti conformemente alla richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, salva la possibilità per l'amministrazione di oscurare le parti necessarie a tutelare interessi sensibili dei soggetti coinvolti. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio; nulla è stato disposto per le spese dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale consente la conoscenza degli atti quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, nella specie collegato all'esercizio del diritto di difesa.

  • artt. 9 e 10 l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente a fondamento della partecipazione e delle prerogative difensive nel procedimento.

  • art. 34 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale posto a sostegno della domanda di accesso.

  • artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.

    Le garanzie costituzionali della difesa, del buon andamento, del giusto processo e della tutela giurisdizionale impongono che l'accesso necessario all'esercizio delle prerogative difensive sia assicurato.

  • art. 6 CEDU

    La garanzia dell'equo processo concorre a fondare la prevalenza dell'accesso quando la conoscenza degli atti sia necessaria per la difesa.

  • artt. 41 e 47 CDFUE

    Il diritto a una buona amministrazione e il diritto a un ricorso effettivo rafforzano la tutela dell'accesso funzionale alla difesa.

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la conseguente discovery sono state valorizzate per escludere che la riservatezza dei co-indagati impedisse l'accesso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente nella diffusione della sentenza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la conoscenza di documenti amministrativi è necessaria per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giurisdizionale o procedimentale, l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso prevale, in linea generale, sulle esigenze di riservatezza o segretezza, che recedono nella misura necessaria a garantire una difesa effettiva.
  • La prevalenza dell'accesso difensivo deve essere valutata in concreto mediante bilanciamento tra esigenze di conoscenza, riservatezza e segretezza; l'amministrazione può tutelare gli interessi sensibili mediante oscuramento parziale dei documenti, ma non può negare integralmente l'accesso quando la documentazione sia necessaria alla difesa.
  • Lo stato avanzato del procedimento penale, attestato dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, e l'avvenuta contestazione degli addebiti nel procedimento contabile riducono le esigenze di segretezza e riservatezza opponibili all'accesso difensivo.
  • Nel giudizio sull'accesso, il giudice può ordinare all'amministrazione l'ostensione dei documenti entro un termine determinato, lasciando salva la valutazione amministrativa sull'oscuramento delle sole parti necessarie alla tutela di interessi sensibili.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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