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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04923/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e l'aumento della sanzione pecuniaria previsto dalla L. n. 103 del 2017 per i ricorsi inammissibili. La sentenza di condanna di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazione della disciplina tributaria, deducendo quattro motivi: 1) violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo di essere già stato giudicato e assolto per i medesimi fatti dal Tribunale di Napoli Nord; 2) erronea conferma del giudizio di colpevolezza, lamentando in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e contestando l'assunto secondo cui la presentazione tardiva della dichiarazione d'imposta sarebbe irrilevante rispetto all'occultamento delle scritture contabili obbligatorie; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; 4) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo manifestamente infondati perché riproponevano questioni di merito già esaminate e chiedevano una rivalutazione del compendio probatorio, il terzo inammissibile per aspecificità perché privo di una critica puntuale alla motivazione sulla non tenue offensività, e il quarto anch'esso inammissibile per aspecificità, poiché non era stato indicato quando fosse maturata la prescrizione, che comunque non risultava ancora decorsa alla data del 22/04/2026.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    La condotta contestata consisteva nell'occultamento o distruzione delle scritture contabili o documenti obbligatori, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    È richiamata come base della facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem non può essere utilmente dedotto in cassazione mediante censure generiche o meramente riproduttive di deduzioni già esaminate dal giudice di merito; occorre una critica specifica alla motivazione impugnata e la puntuale dimostrazione dell'identità del fatto e del precedente giudicato.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito né una diversa lettura delle prove; il ricorso deve individuare specifici travisamenti delle risultanze processuali, altrimenti le doglianze sono manifestamente infondate.
  • Nel reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, è irrilevante la diversa questione della tempestiva o tardiva presentazione della dichiarazione fiscale quando l'addebito riguarda la mancata conservazione e consegna delle scritture obbligatorie agli accertatori, che impedisce la ricostruzione del volume d'affari.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una censura puntuale della motivazione e non può essere invocata con argomentazioni generiche, soprattutto quando la sentenza di merito valorizza modalità della condotta, entità dell'attività economica e abitualità del comportamento per escluderla.
  • La deduzione della prescrizione deve indicare in modo specifico il momento di maturazione del termine estintivo; in mancanza, il motivo è aspecifico e non scrutinabile, specie quando dal capo d'imputazione emerge che il termine non è ancora decorso.
  • Le questioni che si risolvono nella sola contrapposizione di apprezzamenti di merito rispetto alla motivazione della sentenza impugnata esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento o distruzione di documenti contabiliImpugnazioniCause di non punibilitàOmessa dichiarazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiNe bis in idemParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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