Cassazione Penale, Ordinanza n. 32432/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era quella della Corte di appello di Palermo, che in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento aveva dichiarato estinto il reato di bancarotta semplice e rideterminato la pena in anni 1 di reclusione, revocando la sospensione condizionale, nei confronti di una imputata ritenuta colpevole del residuo reato di omessa dichiarazione. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di omessa dichiarazione, sostenendo che il termine fosse ormai decorso; 2) e 3) la conferma del giudizio di colpevolezza, contestando la ricostruzione probatoria e l'affermazione dell'elemento soggettivo, con doglianze sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione delle prove e degli accertamenti di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, affermando che per il reato di omessa dichiarazione il termine massimo di prescrizione è di 10 anni, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, e che deve aggiungersi il termine dilatorio di 90 giorni per la presentazione tardiva della dichiarazione; poiché il fatto riguardava l'annualità 2014, la prescrizione maturerebbe solo il 31 dicembre 2025. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla colpevolezza, osservando che essi miravano a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte territoriale ritenuta logica e adeguata, fondata sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e sulla mancata presentazione della dichiarazione da parte della società rappresentata dall'imputata, con IVA evasa pari a 106.570,38 euro. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
integra il reato di omessa dichiarazione; nel caso concreto il termine di prescrizione non era ancora maturato.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
il termine massimo di prescrizione del reato di omessa dichiarazione è computato in dieci anni.
art. 616 cod. proc. pen.
alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per il reato di omessa dichiarazione, ai fini della prescrizione, il termine massimo va calcolato in dieci anni e decorre tenendo conto anche del termine dilatorio di 90 giorni riconosciuto al contribuente per la presentazione tardiva della dichiarazione; ne consegue che il reato non è estinto se tale termine complessivo non è ancora maturato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova o una diversa lettura del compendio probatorio quando la motivazione dei giudici di merito sia logica, coerente e adeguatamente argomentata.
- La censura sull'elemento soggettivo è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di un'opposta valutazione di merito rispetto a quella già compiuta dai giudici di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ossia il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32373/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32380/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32381/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32382/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32384/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32386/2025 del 01/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →