Cassazione Penale, Sentenza n. 08275/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/07/2025 che ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento del 4/12/2024 con cui il giudice delegato aveva confermato l'entità dell'indennità ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, autorizzando la ricorrente ad usare l'immobile sottoposto a sequestro preventivo fino al decreto di confisca. La ricorrente deduceva: (i) errore nell'affermazione di definitività del provvedimento di confisca (aveva in corso ricorso per cassazione); (ii) vizio di motivazione sulla congruità dell'indennità e sulla mancata valutazione di una situazione di emergenza abitativa, nonostante istanze e memoria; (iii) violazione dell'art. 47 (richiamato come principio di tutela abitativa) e della sua interpretazione costituzionale e convenzionale, contestando la subordinazione del diritto di abitazione al pagamento di un canone; (iv) omissione di valutazione delle risultanze del procedimento di prevenzione relative alla partecipazione al pagamento del prezzo d'acquisto (sostenendo una partecipazione al 28% e una ingiunzione di pagamento a suo carico di euro 100.000).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretto il rimedio esperito (opposizione/ incidente di esecuzione) ma ha ritenuto insussistenti i motivi di censura. In particolare: (a) la non definitività del decreto di confisca non incide sulla legittimità del differimento dello sgombero previsto dall'art. 40, comma 2-bis, che è espressamente connesso alla fase tra sequestro e confisca definitiva e risulta revocabile in qualsiasi momento; (b) l'imposizione di un'indennità a carico del proprietario e del suo nucleo familiare è legittima nella cornice normativa vigente; (c) le censure sulla congruità dell'indennità e sull'emergenza abitativa sono generiche e non hanno efficacemente confutato la motivazione adottata dal giudice dell'opposizione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e sono state disposte le conseguenze di legge relative alle spese come previsto dall'art. 616 cod.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 40, comma 2-bis
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.
La Corte interpreta la norma come fonte di legittimazione per differire lo sgombero fino al decreto di confisca definitivo; tale provvedimento e' revocabile in ogni momento e il pagamento di un'indennità è previsto e legittimo a carico del beneficiario. La non definitività del provvedimento di confisca non invalida il differimento, ma anzi è il presupposto normativo del termine ultimo del differimento.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 47
Riferimento alle misure previste per i casi di proprietà dell'abitazione del proposto destinata all'abitazione sua e della famiglia; l'art. 40 d.lgs. n.159 richiama le condizioni di cui all'art. 47 per l'applicazione del differimento dello sgombero.
art. 47 L. fall. (richiamato)
La censura che invocava una tutela speciale del diritto di abitazione ex art. 47 (nella prospettiva fallimentare/antimafia) è stata ritenuta infondata: la giurisprudenza applica la disciplina del differimento entro i limiti e con gli oneri previsti, ivi compresa l'imposizione di un'indennità.
art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamati dalla Corte per spiegare la competenza a decidere in prima istanza e le modalità di opposizione contro provvedimenti aventi effetto sull'abitazione sottoposta a sequestro: il rimedio dell'incidente di esecuzione (opposizione) è esperibile e, poi, il successivo provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione.
art. 35 d.lgs. n. 159 del 2011
Richiama la disciplina della nomina del giudice delegato alla procedura e il ruolo di quest'ultimo nella gestione dei beni sequestrati, integrando il contesto normativo applicato dalla Corte.
art. 616 cod.
La pronuncia del rigetto comporta le conseguenze in ordine alle spese processuali secondo la norma richiamata (la Corte ha disposto l'applicazione dell'art. 616 cod.).
Massime di principio
- Il differimento dello sgombero previsto dall'art. 40, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 è legittimo anche in presenza di un procedimento di impugnazione della confisca: la non definitività della confisca non invalida il differimento, che per sua natura arriva fino alla confisca definitiva ed è revocabile.
- Il tribunale può subordinare l'uso dell'immobile sequestrato al pagamento di un'indennità e ad oneri a carico del beneficiario; tale previsione normativa è considerata legittima e la sua congruità è sindacabile purché la contestazione si confronti concretamente con la motivazione del giudice.
- Le censure generiche o meramente assertive (es. affermazioni non corredate da elementi probatori specifici sull'emergenza abitativa o sulla incapienza patrimoniale) sono destinate a essere rigettate; chi impugna deve apportare elementi probatori concreti e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
- In materia di misure di prevenzione patrimoniale l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione davanti allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento è il rimedio corretto per contestare provvedimenti dispositivi (diversi da atti meramente gestori); il relativo provvedimento del medesimo giudice può poi essere impugnato in Cassazione.
- Se si contesta la determinazione dell'indennità o l'esistenza di una situazione di emergenza abitativa, è utile presentare prove documentali specifiche (carichi familiari, impossibilità oggettiva di reperire altra abitazione, documenti sulle spese di sostentamento, atti che dimostrino la partecipazione al pagamento del prezzo di acquisto) e richiedere espressa valutazione in motivazione dal giudice di merito.
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