Cassazione Penale, Sentenza n. 00400/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare per approvvigionamento alimentare e medicinali, deducendo violazione e/o errata applicazione dell'art. 284 c.p.p. e carenza di motivazione. La difesa ha evidenziato che l'ordinanza è generica, non considera le specifiche condizioni personali e di salute del ricorrente (70enne, invalido civile, vive solo in isola priva di servizio consegna spesa), la relazione positiva dell'UEPE, il periodo già espiato in affidamento e la necessità di passeggiare per motivi di salute (impossibilità pratica di usare un tapis-roulant). Il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione apparente: l'ordinanza impugnata conteneva affermazioni generiche e non ha considerato né le specifiche deduzioni difensive né le risultanze documentali (patologie, condizioni familiari, relazione UEPE, impossibilità pratica di alternative proposte come il tapis-roulant). La Corte ha richiamato che, nel regime di detenzione domiciliare, l'autorizzazione ad allontanarsi può essere concessa per il tempo strettamente necessario quando sussistono le condizioni previste dall'art. 284 c.p.p. (es. impossibilità di provvedere altrimenti alle esigenze indispensabili). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Magistrato di sorveglianza di Messina per nuovo esame alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47-ter
L'art. 47-ter disciplina l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione per i detenuti in regime di esecuzione domiciliare; la Corte richiama che il rinvio operato dal comma 4 porta all'applicazione dell'art. 284 c.p.p. per la valutazione delle condizioni necessarie all'autorizzazione.
codice di procedura penale, art. 284
L'art. 284 contiene le condizioni per l'autorizzazione agli allontanamenti (ad es. impossibilità di provvedere altrimenti alle esigenze indispensabili, situazione di indigenza). La Corte ha interpretato la norma nel senso che, per i detenuti in detenzione domiciliare, l'autorizzazione può essere concessa per il tempo strettamente necessario se sussistono tali condizioni e richiede una motivazione specifica che valuti salute, condizioni personali e rischio di recidiva.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Dispositivo invocato quale parametro di impugnazione in cassazione: il ricorso deduce violazione di legge e carenza di motivazione (violazione/art. 284 c.p.p. e difetto motivazionale), rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 606 per la cassazione per violazione di norme sostanziali o processuali.
codice di procedura penale, art. 125
Articolo richiamato in relazione alla violazione di legge per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente la violazione di legge per motivazione apparente ai sensi del principio richiamato.
Massime di principio
- Il diniego di autorizzazione per allontanarsi dalla detenzione domiciliare richiede motivazione specifica e concreta: il giudice deve valutare e motivare rispetto alle condizioni personali, di salute, familiari e all'effettiva possibilità di provvedere alle esigenze indispensabili in altra maniera.
- Non sono sufficienti formule generiche o affermazioni apodittiche su rischi di contatti con contesti criminali: il rischio di reiterazione deve essere collegato a elementi di fatto dimostrati e valutati rispetto alla situazione individuale.
- Le alternative proposte dal giudice (es. uso di dispositivi domestici) devono essere supportate da valutazioni mediche e dalla prova che siano effettivamente praticabili e accessibili per il detenuto; altrimenti non possono sostituire una valutazione favorevole dell'istanza.
- Relazioni dell'UEPE, precedenti periodi di affidamento e comportamenti positivi durante l'esecuzione della pena sono circostanze rilevanti e devono essere esplicitamente considerate e valutate dal giudice.
- In presenza di documentazione che attesta l'impossibilità di provvedere alle esigenze primarie (ad es. assenza di servizio consegna spesa, problemi di salute che richiedono passeggiate), il diritto a un esame motivato dell'istanza tende a prevalere: la mancata valutazione integra vizio di motivazione e può determinare annullamento con rinvio.
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