Risposta n. 462 del 31/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo la società, la norma agevolativa non si applica al concordato in continuità, anche se "misto", perché il testo dell'art. 86, comma 5, TUIR si riferisce solo al concordato con cessione dei beni, tipicamente liquidatorio; pertanto plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla vendita degli immobili non strategici dovrebbero avere rilevanza fiscale ordinaria.
Applicabilità dell'art. 86, comma 5, TUIR alla cessione di immobili non strategici in un concordato preventivo in continuità aziendale.
Il quesito
La società chiede se la vendita di beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività, effettuata nell'ambito di un concordato preventivo con continuità aziendale, possa beneficiare della non imponibilità delle plusvalenze e della non deducibilità delle minusvalenze prevista dall'art. 86, comma 5, TUIR per la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'art. 86, comma 5, TUIR sia norma speciale riferita al concordato preventivo liquidatorio, in cui dopo la procedura non vi è più esercizio d'impresa; di conseguenza, nel concordato preventivo in continuità aziendale le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili non strategici seguono le regole ordinarie del reddito d'impresa e concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza.
Cessione di immobili non strategici in concordato preventivo in continuità aziendale
L’interpello riguarda il trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze generate dalla cessione di alcuni immobili non strategici di una società ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale. Il tema centrale è se possa applicarsi, anche in tale contesto, la disciplina di favore prevista dall’articolo 86, comma 5, del TUIR per la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo.
Fattispecie e contesto
La società istante opera in un settore in crisi e, a causa del mancato sostegno finanziario del ceto bancario, ha presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 160 della legge fallimentare. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato tutelare il know how aziendale, la continuità dell’impresa e i posti di lavoro; dall’altro proseguire l’attività nell’interesse dei creditori e nel rispetto della par condicio creditorum.
Il tribunale ha omologato il concordato proposto. Il piano, secondo quanto rappresentato, è impostato in continuità diretta e prevede:
- la prosecuzione dell’attività tipica, così da generare flussi di cassa positivi in eccesso rispetto alle esigenze della gestione corrente e garantire la migliore soddisfazione dei creditori concorsuali;
- la cessione a terzi degli immobili non strategici di proprietà della società.
Quesito del contribuente
La società chiede se, con riferimento alla vendita dei beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività nell’ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, trovi applicazione l’articolo 86, comma 5, del TUIR, secondo cui la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell’avviamento.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società ritiene che la disposizione non sia applicabile al concordato preventivo con continuità aziendale, neppure se "mista", perché il dato letterale dell’articolo 86, comma 5, TUIR si riferisce al solo concordato con cessione dei beni, che ha natura tipicamente liquidatoria.
A sostegno della propria tesi, l’istante evidenzia che:
- i piani in continuità hanno una finalità opposta rispetto a quelli liquidatori, poiché mirano a salvaguardare l’impresa e a remunerare i creditori mediante i flussi di cassa generati dalla gestione ordinaria;
- nei concordati non fondati sulla cessione integrale dei beni non si realizza il vero e proprio spossessamento, ritenuto presupposto della deroga fiscale prevista dalla norma;
- la disposizione dell’art. 86, comma 5, TUIR sarebbe quindi diretta a ridurre l’onere fiscale delle operazioni svolte nella liquidazione concordataria.
Conclude pertanto che le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla vendita degli immobili non strategici devono avere piena rilevanza fiscale.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 86, comma 5, TUIR, che prevede che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell’avviamento.
Viene inoltre richiamata la nota illustrativa al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiornata con il d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dalla quale emerge che la non rilevanza riguarda i casi di concordato fallimentare o di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, e comunque le ipotesi in cui, dopo la chiusura del fallimento o dopo il concordato, non vi sia più esercizio di impresa.
La risposta menziona anche la risoluzione n. 29/E del 1° marzo 2004 e l’evoluzione dell’articolo 88 del TUIR, evidenziando che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il comma 4-ter proprio per distinguere, ai fini della detassazione delle sopravvenienze attive, tra concordato liquidatorio e concordato di risanamento.
La relazione illustrativa al d.lgs. n. 147/2015 è richiamata per ribadire che:
- nei concordati fallimentari o preventivi liquidatori la sopravvenienza attiva è integralmente detassata;
- nei concordati di risanamento la detassazione opera solo entro limiti più ristretti, legati alle perdite pregresse e di periodo e agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva preliminarmente che il parere reso riguarda esclusivamente l’applicabilità dell’articolo 86, comma 5, TUIR alla cessione degli immobili non strategici nell’ambito del concordato preventivo in continuità aziendale, senza valutare altri profili di fatto o di diritto, compresa la congruità della minusvalenza rappresentata.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la norma di cui all’articolo 86, comma 5, TUIR ha natura speciale e va letta in coerenza con la sua ratio: essa è stata pensata per ipotesi in cui, dopo il concordato, non vi sia più esercizio di impresa, cioè per procedure di tipo liquidatorio. Tale interpretazione trova conferma sia nella nota illustrativa al testo unico sia nella successiva evoluzione normativa dell’articolo 88 del TUIR, che ha distinto espressamente tra concordato liquidatorio e concordato di risanamento ai fini della detassazione delle sopravvenienze attive.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso di specie, l’Agenzia conclude che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili non strategici, effettuata nell’ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 86, comma 5, TUIR.
Di conseguenza, tali componenti seguono le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa e concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.
Conclusioni operative
Per la società istante, la vendita degli immobili non strategici in un concordato in continuità non beneficia della sterilizzazione fiscale prevista per la cessione dei beni ai creditori nel concordato preventivo liquidatorio. Le eventuali plusvalenze o minusvalenze dovranno quindi essere rilevate secondo la disciplina ordinaria del TUIR.
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