Tribunale, Ordinanza T-59/22
Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 maggio 2022. — Conserve Italia - Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. e Conserves France contro Commissione europea. — Procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Mercato europeo delle conserve vegetali – Decisione che infligge un’ammenda – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza. — Causa T-59/22 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl presidente del Tribunale respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’ammenda di 20 milioni di euro inflitta a Conserve Italia e Conserves France per partecipazione a un’intesa nel settore delle conserve vegetali. La decisione si fonda esclusivamente sulla mancanza di urgenza: il danno prospettato è finanziario, non è stato dimostrato come grave e irreparabile e non risultano provate l’impossibilità di ottenere una garanzia bancaria o ripercussioni tali da compromettere la sopravvivenza del gruppo. Le spese sono riservate.
Domanda di sospensione dell’esecuzione di un’ammenda antitrust: il Tribunale nega i provvedimenti provvisori per difetto di urgenza e di prova di un danno grave e irreparabile.
La questione giuridica
Se, nell’ambito di una domanda proposta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE per sospendere l’esecuzione di una decisione della Commissione che infligge un’ammenda per un’intesa, le ricorrenti abbiano dimostrato il requisito dell’urgenza e, in particolare, l’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante dal pagamento immediato o provvisorio dell’ammenda, ovvero dal costo della garanzia bancaria e dalle ripercussioni sulla loro struttura cooperativa e sulle imprese agricole associate.
Principio di diritto
La sospensione dell’esecuzione di un’ammenda antitrust può essere concessa solo se il richiedente prova cumulativamente fumus boni iuris e urgenza; quando il pregiudizio allegato è di natura finanziaria, esso non è in linea di principio irreparabile salvo circostanze eccezionali, che devono essere dimostrate con elementi concreti, precisi e documentati. Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda perché le ricorrenti non hanno provato che il pagamento dell’ammenda o la costituzione della garanzia bancaria mettessero in pericolo la loro esistenza o la loro solidità finanziaria, né hanno dimostrato di aver esaurito le soluzioni alternative disponibili; i danni allegati alle imprese agricole associate non erano imputabili, ai fini dell’urgenza, alle ricorrenti medesime.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articoli 268 e 340 TFUE
Sospensione dell’esecuzione di un’ammenda antitrust: insussistenza dell’urgenza
L’ordinanza è resa dal Presidente del Tribunale in sede di procedimento sommario, su domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione in materia di concorrenza. La controversia riguarda un’ammenda inflitta a due società appartenenti al gruppo Conserve Italia per partecipazione a un’intesa nel mercato europeo delle conserve vegetali.
Fatti e procedimento principale
La Commissione, con decisione C(2021) 8259 final del 19 novembre 2021, ha accertato che dal 15 marzo 2000 al 1° ottobre 2013 le ricorrenti avevano preso parte, insieme ad altre imprese, a un’intesa nel SEE relativa alla fornitura di taluni tipi di conserve vegetali a dettaglianti e/o operatori del settore della ristorazione. Secondo la decisione, i partecipanti avrebbero fissato prezzi, concordato quote e volumi di vendita, ripartito clienti e mercati, scambiato informazioni commerciali sensibili e coordinato le risposte alle gare d’appalto.
Con l’articolo 2 della decisione, la Commissione ha inflitto alle ricorrenti un’ammenda di EUR 20 000 000, in solido. Era inoltre prevista la possibilità, in caso di ricorso, di garantire l’importo con una garanzia finanziaria accettabile oppure di pagare a titolo provvisorio l’ammenda.
Le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto per l’annullamento, in particolare, della parte relativa al calcolo dell’ammenda e, contestualmente, hanno chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione, in via principale per l’intero importo e, in subordine, per la parte eccedente EUR 5 697 720.
Quadro normativo richiamato
Il Presidente del Tribunale richiama il sistema dei provvedimenti provvisori delineato dagli articoli 278 e 279 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Ricorda inoltre che la decisione impugnata si fonda sull’articolo 101 TFUE e sull’articolo 53 dell’accordo SEE.
Nel ragionamento compare anche l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, in relazione alla qualificazione della prima ricorrente come impresa e associazione di imprese. Vengono richiamati, sul piano del danno finanziario, anche gli articoli 268 e 340 TFUE come via per il risarcimento del pregiudizio pecuniario.
Criteri applicabili ai provvedimenti provvisori
Il Tribunale ribadisce che la sospensione dell’esecuzione è eccezionale, poiché gli atti dell’Unione godono di presunzione di legittimità e i ricorsi non hanno effetto sospensivo. Per ottenere la misura cautelare, il richiedente deve dimostrare cumulativamente:
- il fumus boni iuris;
- l’urgenza, cioè il rischio di un danno grave e irreparabile prima della decisione di merito.
Quando il danno allegato è finanziario, esso non è normalmente irreparabile, salvo circostanze eccezionali. In particolare, il richiedente deve fornire elementi concreti, precisi e documentati sulla propria situazione economico-finanziaria e dimostrare di aver esplorato senza successo tutte le soluzioni alternative, inclusa la costituzione di una garanzia bancaria, quando prevista come opzione ragionevole dalla Commissione.
Valutazione del pregiudizio allegato dalle ricorrenti
Le ricorrenti deducevano che il pagamento dell’ammenda, anche solo provvisorio, avrebbe gravemente compromesso la redditività di circa 350 imprese agricole associate, con effetti negativi sulla produzione, sui redditi e sull’occupazione lungo la filiera; sostenevano inoltre che la struttura cooperativa avrebbe potuto dissolversi. A loro avviso, la capacità contributiva rilevante non era quella della ricorrente-consorzio, ma quella delle singole imprese agricole coinvolte.
Il Tribunale respinge tale impostazione sotto più profili. Anzitutto osserva che la decisione sanzionatoria è rivolta alle ricorrenti, non alle 350 imprese agricole, sicché i danni sofferti da soggetti terzi non possono essere presi in considerazione ai fini dell’urgenza, ma eventualmente solo nel bilanciamento degli interessi. Inoltre, le ricorrenti non hanno dimostrato che, senza la sospensione, sarebbero state poste in pericolo la loro solidità finanziaria o le quote di mercato.
Garanzia bancaria e insufficienza della prova
La Commissione aveva espressamente previsto la possibilità di evitare il pagamento immediato mediante una garanzia bancaria. Il Tribunale ricorda che la richiesta di una garanzia corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione, e che l’esonero da tale onere richiede circostanze eccezionali.
Nel caso concreto, le ricorrenti non hanno provato né l’impossibilità oggettiva di costituire la garanzia né che la sua prestazione avrebbe messo in pericolo la loro esistenza. Si sono limitate ad affermare che il costo della cauzione avrebbe aggravato ulteriormente l’onere economico dell’ammenda, senza fornire un quadro finanziario completo e senza indicare con precisione, e con prove documentali, la situazione di liquidità del gruppo.
Analogamente, le allegazioni sulla difficoltà di ottenere nuovi finanziamenti sono state ritenute troppo generiche e ipotetiche, perché non supportate da dati concreti e certificati sulle condizioni di credito, sugli attivi disponibili o sui contratti bancari in essere.
Esito
Poiché le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un danno grave e irreparabile imminente, il Tribunale respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio affermato
In materia di provvedimenti provvisori contro un’ammenda antitrust, il richiedente deve provare con elementi specifici che l’esecuzione immediata della decisione o l’obbligo di prestare garanzia comprometterebbero la sua esistenza o la sua solidità finanziaria; il mero aggravio economico, anche rilevante, e i pregiudizi riflessi su soggetti terzi non bastano a integrare l’urgenza.
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