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Sentenza

Sentenza del 07/07/2020 n. 2101 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Accertamento ex dPR 600/73, art 39, co. 1 - Versamenti in contanti da parte dei soci della srl - Finalità del finanziamento - Pagamento dell'INVIM dovuta dalla società - Costituisce adeguata motivazione - Annullamento dell'accertamento - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento ex art. 39 DPR 600/73 per presunti ricavi non dichiarati pari a euro 315.000,00 corrispondenti a versamenti in contanti sul conto corrente intestato alla societa'. L'Ufficio ha ritenuto non giustificati tali movimenti e li ha presunti come redditi ai sensi dell'art. 32 co. 1 n. 2 DPR 600/73. La societa' ha contestato sostenendo che si trattava di finanziamenti dei soci finalizzati al pagamento della cartella INVIM decennale, producendo prospetto riepilogativo, piano di ammortamento e quietanze di pagamento; l'Ufficio ha fatto osservare una apparente discrepanza tra gli importi versati nel 2009 (euro 267.329,95 secondo l'Ufficio) e i versamenti bancari rilevati (euro 315.000,00). La questione giuridica centrale e' se la documentazione prodotta sia idonea a superare la presunzione legale di natura reddituale delle somme versate.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello della societa', ritenendo che la documentazione prodotta (prospetto riepilogativo, piano di ammortamento della cartella INVIM e quietanze di pagamento) dimostri che le somme transitate sul conto (circa euro 315.000,00) erano finanziamenti soci destinati al pagamento delle rate della cartella INVIM; in particolare e' stato chiarito che nel 2009 sono state pagate 11 delle 12 rate per euro 283.458,72 e che la dodicesima rata e' stata pagata nel 2010 portando l'importo complessivo a euro 309.250,00, valore prossimo ai finanziamenti soci. Tale prova e' stata ritenuta idonea a vincere la presunzione ex art. 32 co.1 n.2 DPR 600/73; di conseguenza l'accertamento e' stato annullato. Le spese di giudizio sono state liquidate in euro 1.500,00 a carico della parte soccombente (Agenzia).

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 32, co. 1, n. 2

    Presunzione legale secondo cui movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate possono essere considerate redditi; pero' e' possibile superare la presunzione fornendo documentazione idonea a dimostrare natura non reddituale (ad es. finanziamenti soci e utilizzo per pagamento di debiti fiscali).

  • DPR 600/1973, art. 39, co. 1

    Norma utilizzata per l'accertamento sintetico/indagini bancarie: nell'atto era richiamata per giustificare l'emissione dell'accertamento, ma la Commissione ha evidenziato che l'accertamento si fondava in realta' sulle rilevazioni bancarie e sulla presunzione ex art. 32, per cui l'Ufficio doveva adeguatamente motivare e valutare le giustificazioni fornite dal contribuente.

  • D.lgs. 546/1992, art. 32 (contraddittorio)

    Regola procedurale che disciplina il contraddittorio tra contribuente e amministrazione prima dell'emissione dell'accertamento; la documentazione e le spiegazioni fornite in sede di contraddittorio sono rilevanti per valutare se la presunzione sia stata efficacemente superata.

  • D.lgs. 546/1992, art. 39

    Richiamato dalle parti in tema di modalita' e motivazione dell'accertamento; in generale la giurisprudenza richiede motivazione adeguata dell'atto impositivo e corretta applicazione delle metodologie accertative.

Massime di principio

  • La presunzione di natura reddituale prevista dall'art. 32 DPR 600/73 sulle movimentazioni bancarie e' superabile: il contribuente deve fornire documentazione concreta che colleghi le somme a una fonte non reddituale (es. finanziamenti soci) e dimostrare l'effettivo impiego delle somme per la finalita' indicata.
  • Documenti utili a vincere la presunzione: prospetti riepilogativi, piani di ammortamento della cartella/credito contestato, quietanze/ricevute di pagamento, evidenze bancarie dei versamenti soci e della destinazione delle somme; la compatibilita' complessiva degli importi su piu' anni e' rilevante (non e' sempre determinante una discrepanza anno per anno).
  • L'Ufficio deve motivare adeguatamente l'accertamento; non e' sufficiente il richiamo formale alla norma: va spiegata la ragionevole valutazione dei dati bancari e il perché le giustificazioni offerte non siano ritenute sufficienti.
  • In caso di finanziamenti soci, e' importante dimostrare la natura obbligatoria/straordinaria della spesa sostenuta dalla societa' (es. pagamento di un debito fiscale rilevante) e la correlazione temporale e quantitativa tra finanziamenti e pagamenti effettuati.
  • Il contraddittorio preventivo (art. 32 D.lgs. 546/92) e' una fase strategica: fornire tutta la documentazione durante il contraddittorio aumenta le probabilita' di superare la presunzione e di evitare l'accertamento.
  • Piccole discrepanze tra importi non sono automaticamente decisive se la ricostruzione globale dimostra la compatibilita' tra somme ricevute e utilizzo finale; pero' la prova deve essere chiara e tracciabile.

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