Ordinanza n. 333/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento decreto prot. n. registro ufficiale U 0021620, adottato, in data 9.agosto.2024, dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha accolto l'istanza di rinvio per malattia dell'unico difensore e, conseguentemente, non ha deciso la controversia nel merito. È stata fissata la successiva udienza pubblica per il 18 marzo 2026. Il testo non contiene una regolazione delle spese di lite.
Atto impugnato: decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 9 agosto 2024
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'annullamento del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, è stata depositata, alle ore 9.06 del 18 febbraio 2026, un'istanza di rinvio per malattia dell'unico difensore.
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