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Sentenza

Sentenza n. 14580/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202515059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per asserita carenza documentale, possibile difetto della residenza legale e insussistenza dei mezzi economici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, quale straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente legalmente in Italia da almeno cinque anni. La Prefettura aveva inizialmente comunicato, con preavviso di rigetto, una carenza documentale relativa alla sentenza di adozione e la possibile insussistenza del requisito della residenza legale continuativa; il provvedimento finale aveva invece dichiarato inammissibile la domanda per l’insussistenza dei mezzi economici del richiedente e per la mancata coincidenza tra interesse pubblico e interesse privato. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del contraddittorio, per la mancata coincidenza tra il motivo ostativo preannunciato e quello posto a fondamento del provvedimento finale; il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la manifesta illogicità, sostenendo di avere indicato nella domanda telematica gli estremi della sentenza di adozione e di avere prodotto documentazione relativa ai redditi del padre adottivo convivente; nonché la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per genericità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione. L’Amministrazione ha sostenuto che la questione reddituale fosse conseguenza della mancata prova dell’adozione e ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto istruttoria per acquisire la documentazione allegata alla domanda e chiarimenti sull’indicazione degli estremi della sentenza di adozione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato è stato annullato, con salvezza delle ulteriori valutazioni dell’Amministrazione. Il TAR ha ritenuto fondato e assorbente il vizio di difetto di istruttoria e di contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il provvedimento non rendeva chiaro il percorso logico-giuridico seguito dalla Prefettura: dopo avere prospettato una carenza documentale e un possibile difetto del requisito della residenza, l’Amministrazione aveva fondato l’inammissibilità sulla carenza dei mezzi economici, profilo emerso solo nel provvedimento conclusivo. La carenza relativa alla prova dell’adozione e quella reddituale riguardavano presupposti distinti e logicamente successivi: la verifica della completezza documentale e del requisito anagrafico avrebbe dovuto precedere l’esame del requisito reddituale. Il Collegio ha inoltre rilevato che lo status di figlio adottivo risultava desumibile da elementi istruttori quali lo stato di famiglia, la dichiarazione dei redditi del padre adottivo e l’indicazione nella banca dati anagrafica di una convivenza con vincoli di adozione o affettivi, con data del legame coincidente con quella della sentenza di adozione. Tali elementi avrebbero imposto una verifica amministrativa più accurata, anche perché, ai fini della valutazione economica, potevano essere computati i redditi dei familiari conviventi riconducibili ai soggetti tenuti agli obblighi di solidarietà familiare ex art. 433 c.c. Il TAR ha richiamato la regola secondo cui, nel procedimento di concessione della cittadinanza, può essere valutata la consistenza economica dell’intero nucleo familiare quando dalla documentazione o dall’istruttoria emergano ulteriori risorse concorrenti alla formazione del reddito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della specificità della controversia e del comportamento procedimentale del richiedente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. b), l. 91/1992

    La cittadinanza può essere concessa … allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni …

    La disposizione individua il titolo per la concessione della cittadinanza allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, subordinandola alla residenza legale quinquennale; la verifica di tale presupposto e della completezza documentale deve precedere gli ulteriori accertamenti.

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    È stato richiamato quale fattispecie ordinaria che richiede, per il diverso titolo, dieci anni di residenza legale, periodo non ancora maturato dal ricorrente secondo la prospettazione processuale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve consentire all’interessato di interloquire sulle ragioni ostative effettivamente poste a fondamento della decisione finale; la mancata corrispondenza tra i motivi preannunciati e quelli conclusivamente utilizzati può ledere il contraddittorio e il diritto di difesa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione; l’incoerenza tra i presupposti prospettati e la motivazione finale integra un vizio di motivazione e di istruttoria.

  • art. 433 c.c.

    I redditi dei familiari conviventi riconducibili ai soggetti obbligati alla solidarietà familiare possono concorrere alla valutazione della complessiva capacità economica del nucleo.

  • art. 4 d.P.R. 223/1989

    La nozione di famiglia anagrafica, comprensiva anche dei vincoli di adozione, impone di valutare con cautela le risultanze anagrafiche relative alla convivenza e ai rapporti familiari.

  • circolare Ministero dell'Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007

    È necessario, nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito.

    Nel procedimento concessorio la verifica della disponibilità dei mezzi economici può comprendere le risorse dell’intero nucleo familiare convivente, quando la documentazione o l’istruttoria ne evidenzino l’esistenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, la verifica della completezza documentale e dei requisiti anagrafici che condizionano l’ammissibilità della domanda deve precedere logicamente e procedimentalmente l’esame degli ulteriori requisiti, compreso quello reddituale.
  • È illegittimo il provvedimento che, dopo avere prospettato nel preavviso di rigetto una carenza documentale e un possibile difetto del requisito della residenza, dichiari poi inammissibile la domanda per una diversa carenza reddituale non previamente comunicata, senza rendere chiaro il rapporto logico tra i diversi presupposti.
  • L’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e complessiva sui rapporti familiari rilevanti per la domanda di cittadinanza; elementi quali stato di famiglia, dichiarazioni fiscali e risultanze anagrafiche riferite a vincoli di adozione possono imporre ulteriori verifiche d’ufficio, anche quando non sia stata acquisita la sentenza di adozione.
  • Ai fini della verifica dei mezzi economici nella procedura di concessione della cittadinanza, possono essere valutati i redditi dei familiari conviventi riconducibili agli obblighi di solidarietà familiare, quando dalla documentazione prodotta o dall’istruttoria emergano risorse concorrenti alla formazione del reddito del nucleo.
  • La motivazione del provvedimento di inammissibilità o diniego deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione; la contraddizione tra il presupposto istruttorio inizialmente contestato e la ragione posta a fondamento della decisione finale integra un vizio di istruttoria e di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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