Sentenza del 28/01/2016 n. 790 - Comm. Trib. Prov. Milano
TASSE AUTOMOBILISTICHE - Autoveicoli - Leasing - Interpretazione normativa - Applicazione delle norme nel tempo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica per veicoli concessi in leasing e, in particolare, l'applicazione nel tempo dell'art. 9, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015. La norma, qualificata come interpretativa, circoscrive l'obbligazione tributaria al solo utilizzatore del veicolo in leasing, escludendo quindi il proprietario o concedente dal relativo obbligo, salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina applicabile.
La decisione
La disposizione è stata ritenuta di natura autenticamente interpretativa. Per tale ragione non è stata considerata lesiva dei principi costituzionali e può essere applicata retroattivamente, almeno nei procedimenti ancora pendenti e non definiti da una sentenza passata in giudicato. Ne consegue che, nelle controversie non coperte da giudicato, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per il veicolo in leasing grava sul solo utilizzatore.
Norme richiamate
Art. 9, comma 9-bis, decreto-legge n. 78 del 2015
circoscrive l'obbligazione tributaria al pagamento della tassa sui veicoli in leasing al solo utilizzatore
La norma ha natura interpretativa e chiarisce retroattivamente che, per i veicoli concessi in leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è l'utilizzatore e non il concedente o proprietario. La sua applicazione retroattiva è ammessa nei procedimenti pendenti non coperti da giudicato.
Massime di principio
- Una norma qualificata come autenticamente interpretativa può applicarsi anche a fatti e rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, perché chiarisce il significato di una disciplina preesistente.
- L'applicazione retroattiva opera, in linea generale, nei procedimenti ancora pendenti, ma non può rimettere in discussione una decisione ormai definitiva e coperta da giudicato.
- Nel leasing automobilistico, in assenza di giudicato e secondo la disciplina richiamata, la tassa automobilistica deve essere richiesta all'utilizzatore del veicolo, non alla società concedente.
- La qualificazione di una norma come interpretativa può escludere censure di incostituzionalità legate alla retroattività, purché la norma si limiti realmente a chiarire una disciplina già esistente e non introduca una regolamentazione completamente nuova.
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