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Sentenza

Sentenza del 27/01/2015 n. 1545 - Corte di Cassazione

IRAP - Lavoratore autonomo - Utilizzo lavoratore autonomo - Esclusione da IRAP - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva escluso l'assoggettamento a IRAP della contribuente per l'anno 2007. Secondo l'Agenzia, l'utilizzo continuativo di un'agenzia, incaricata tramite mandato senza rappresentanza oneroso di promuovere l'immagine della modella e di reperire, negoziare e perfezionare contratti relativi allo sfruttamento della sua immagine, integrava il requisito dell'autonoma organizzazione, anche se non sussisteva un rapporto di lavoro dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'esclusione dell'IRAP. Ha ritenuto che l'agenzia non prestasse lavoro inserito in un'organizzazione riferibile alla contribuente, ma fornisse servizi autonomamente organizzati dal fornitore. Inoltre, i servizi di promozione dell'immagine e gestione dei contatti professionali non incidevano direttamente sul contenuto intrinseco dell'attività professionale della modella. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3

    L'attività di lavoro autonomo è soggetta a IRAP soltanto quando è esercitata con autonoma organizzazione. Tale requisito richiede una struttura esterna rispetto alla persona del professionista, idonea a potenziarne in modo apprezzabile la capacità produttiva.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 1

    La nozione di autonoma organizzazione costituisce il presupposto specifico dell'IRAP per i lavoratori autonomi e deve essere verificata concretamente dal giudice di merito.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    La valutazione di fatto sull'esistenza dell'autonoma organizzazione non è normalmente censurabile in cassazione, salvo specifici vizi della motivazione nei limiti consentiti dalla norma.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Non è stato applicato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché il ricorrente era l'Agenzia delle Entrate.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 156 del 2001

    L'esercizio abituale di lavoro autonomo costituisce presupposto IRAP solo se l'attività è autonomamente organizzata; l'accertamento concreto degli elementi organizzativi è una questione di fatto.

Massime di principio

  • L'utilizzo di servizi esterni non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre verificare se il contribuente utilizzi lavoro altrui all'interno di una propria organizzazione oppure acquisti servizi prodotti autonomamente dal fornitore.
  • È irrilevante che il rapporto con il soggetto terzo sia qualificato come lavoro dipendente, collaborazione, mandato o altro: ciò che conta è se l'attività del terzo confluisca in un'organizzazione facente capo al contribuente.
  • I servizi estranei al contenuto tecnico o intrinseco dell'attività professionale, come assistenza legale, fiscale, promozione commerciale o gestione dei contatti, tendono a non integrare da soli l'autonoma organizzazione se il fornitore opera con una propria struttura indipendente.
  • L'IRAP può invece risultare dovuta quando il contribuente impiega stabilmente personale, collaboratori o beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, in modo da creare un apparato organizzativo proprio e un apprezzabile valore aggiunto.
  • La valutazione è concreta e dipende dai fatti accertati dal giudice di merito; in cassazione è contestabile solo nei limiti dei vizi di legge o motivazione ammessi.

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