Sentenza n. 757/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Palermo, Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico, Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo, n. 8 del 19.04.2024, notificato il successivo 18.06.2024, con cui è stata denegata la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 relativa ad “ampliamento del piano cantinato, e ... cambio di destinazione d’uso del piano cantinato da agibile ad abitabile” dell’immobile di sua proprietà, sito in Palermo, via Castellana n. 205, identificato al Catasto al foglio 38, part. 5047, sub nn. 5, 13, 19; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 41651 del 10.02.2006, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato al diniego della domanda di condono edilizio sopra indicata; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 215858 del 26.03.2008, con cui l’Amministrazione comunale ha “reiterato” la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al diniego della domanda di condono edilizio sopra indicata; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 743169 del giorno 11.09.2013, con cui l’Amministrazione comunale ha nuovamente “reiterato” la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al diniego della domanda di condono edilizio sopra indicata; - ove occorra e per quanto di ragione, della “segnalazione n. 142/03 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Palermo Sezione Edilizia redatta in data 22 maggio 2003”, richiamata nel corpo provvedimento impugnato sub a) e allo stato non conosciuta dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o, comunque, connesso, pregiudizievole per la ricorrente e allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio ex legge n. 326/2003 relativo all’ampliamento del piano cantinato e al mutamento della destinazione d’uso da agibile ad abitabile, nonché gli atti procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di condono edilizio riguardante opere abusive realizzate al piano cantinato di un’abitazione, consistenti nell’ampliamento del manufatto mediante sbancamento del giardino pertinenziale e nella realizzazione di un vano di circa 25 mq, con contestuale cambio di destinazione d’uso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sul terzo condono edilizio, della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994, nonché travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che le opere fossero ultimate, sia strutturalmente sia funzionalmente, al momento della presentazione della domanda. Con il secondo motivo ha censurato il diniego nella parte in cui aveva ritenuto ostativa la presenza del vincolo idrogeologico, sostenendo che il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo avrebbe consentito la sanatoria. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, sul preavviso di rigetto, sul contraddittorio e sul divieto di aggravamento del procedimento, deducendo che le comunicazioni dei motivi ostativi si fossero susseguite senza un adeguato esame delle controdeduzioni.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, applicando il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto risulti legittima e idonea a sostenerlo, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Collegio ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato. Ha affermato che, nell’ambito del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo relativo di inedificabilità sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente determinate condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori nn. 4, 5 o 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. L’ampliamento plano-volumetrico del corpo di fabbrica preesistente, oggetto della domanda, non rientra però tra gli interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria ammessi al condono nelle aree vincolate, poiché comporta aumento di superficie e volumetria. Il rilascio del nulla osta dell’autorità vincolistica non è quindi sufficiente a rendere condonabile un’opera che, per caratteristiche oggettive, esula dalle tipologie di abuso sanabili. Per effetto della legittimità di tale autonoma ragione ostativa, il TAR ha dichiarato assorbite le censure relative all’ultimazione delle opere, alla motivazione, all’istruttoria e alla partecipazione procedimentale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, conv. con modificazioni dalla legge n. 326/2003
Richiamato quale base normativa della domanda di condono edilizio.
art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003, conv. con modificazioni dalla legge n. 326/2003
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, [...] nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale [...].
La disposizione è interpretata nel senso che, per gli immobili vincolati, il condono riguarda le tipologie di abuso indicate ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1; per gli abusi minori in area vincolata devono inoltre ricorrere le condizioni elaborate dalla giurisprudenza, tra cui l’assenza di aumento di cubatura e superficie.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, conv. con modificazioni dalla legge n. 326/2003
Costituisce la disciplina centrale dei limiti al condono per opere realizzate in aree sottoposte a vincoli relativi di inedificabilità. La sanabilità richiede congiuntamente la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità alle tipologie minori dell’Allegato 1 e il parere favorevole dell’autorità tutoria.
art. 24 legge regionale Sicilia n. 15/2004
Richiamato quale disposizione regionale di recepimento in Sicilia della disciplina statale sul terzo condono.
art. 25-bis legge regionale Sicilia n. 16/2016, come modificato dall’art. 1 legge regionale Sicilia n. 19/2021
Richiamato in relazione all’interpretazione autentica regionale della disciplina sul terzo condono, successivamente dichiarata incostituzionale.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
La manutenzione straordinaria non comprende interventi che alterino la volumetria complessiva o comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso; le tipologie di opere oggetto del giudizio, comportando ampliamento plano-volumetrico, non rientrano in tale categoria.
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono conservare l’organismo edilizio e rispettarne gli elementi tipologici, formali e strutturali; un ampliamento plano-volumetrico non possiede tali caratteristiche.
art. 3 legge n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, ma non esaminato nel merito per l’assorbimento delle relative censure.
artt. 7, 8, 10 e 10-bis legge n. 241/1990
Invocati dalla ricorrente in materia di partecipazione e preavviso di rigetto; le relative doglianze sono state assorbite in ragione della sufficienza della motivazione ostativa concernente l’incondonabilità dell’ampliamento.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato per gli incombenti difensivi anteriori all’udienza pubblica.
sentenza Corte costituzionale 19 dicembre 2022, n. 252
Richiamata per la declaratoria di incostituzionalità della disciplina regionale successivamente introdotta in materia di terzo condono.
Massime di principio
- Nel caso di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità e l’autosufficienza di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto sono sufficienti a sostenerne la validità, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
- Per il terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo relativo di inedificabilità sono sanabili solo quando ricorrono congiuntamente la realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori nn. 4, 5 o 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Il nulla osta dell’autorità vincolistica non rende di per sé condonabile un’opera che, per le sue caratteristiche oggettive, non rientri tra le tipologie edilizie ammesse al condono in area vincolata.
- Un ampliamento plano-volumetrico del corpo di fabbrica preesistente, comportando aumento di superficie o volumetria, non è qualificabile come intervento di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria ai fini del terzo condono in area vincolata.
- Quando una ragione autonoma e sufficiente di diniego risulta legittima, le censure relative ad altri profili dell’atto, inclusi ultimazione delle opere, motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale, possono essere dichiarate assorbite per sopravvenuta carenza di interesse al loro esame.
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