Cassazione Penale, Sentenza n. 32977/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme e, in mancanza di disponibilità liquide, alla confisca per equivalente di beni fino a determinate somme. Il ricorrente deduceva: (1) nullità del decreto di sequestro per omessa trasmissione al G.i.p. di due annotazioni della Guardia di Finanza contenenti messaggistica WhatsApp tra il ricorrente e BARBARINO Francesco; (2) difetto di autonoma valutazione degli elementi indizianti da parte del G.i.p., dato che la consapevolezza della fittizietà dei crediti sarebbe stata desunta esclusivamente da quelle conversazioni; (3) inutilizzabilità delle annotazioni non inserite nel fascicolo del G.i.p. e dunque invalidità delle valutazioni basate su di esse.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimità dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che: (i) l'eccezione di nullità era stata formulata dal difensore in modo tale che il Tribunale l'ha correttamente disattesa; (ii) il G.i.p. aveva fatto riferimento a risultanze investigative complessive e a procedure riunite (tra cui il procedimento n. 40134/2016) nelle quali la messaggistica era già valorizzata, perciò non era necessaria la trasmissione fisica delle singole annotazioni purché il contenuto fosse compendiato nelle informative riepilogative; (iii) le annotazioni contestate erano state comunque depositate in sede di riesame senza che la difesa eccepisse il contenuto o chiedesse termini per esaminarle; (iv) non vi è vizio nella valutazione degli indizi e le conversazioni risultano utilizzabili. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (menzionato in relazione al profitto del reato)
Le somme sequestrate sono state ritenute profitto del reato di indebita compensazione ai sensi dell'art. 10-quater, giustificando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino alla concorrenza delle somme indicate
principio giurisprudenziale sulla utilizzabilità delle informative riepilogative
Il provvedimento riafferma il principio giurisprudenziale secondo cui non sussiste un obbligo di integrale trasmissione degli atti dal P.M. al G.i.p. e che i contenuti compendiati in informative riepilogative possono essere valorizzati dal giudice, anche in assenza della trasmissione fisica delle singole annotazioni, salvo specifiche ragioni di dubbio riguardo alla attendibilità
Massime di principio
- La mancata trasmissione fisica di singole annotazioni o atti al G.i.p. non comporta automaticamente la nullità del provvedimento cautelare se i loro contenuti sono adeguatamente richiamati e compendiati nelle informative riepilogative su cui il giudice si è basato
- Quando il P.M. richiama in un atto riepilogativo il contenuto di annotazioni investigative, è necessario che la difesa sollevi tempestivamente e specificamente contestazioni sul contenuto o richieda tempi per esaminarle; la mancata contestazione può comportare la piena utilizzabilità delle medesime in sede di riesame
- Il giudice può valutare indizi desunti da atti di procedimenti riuniti e da un compendio documentale complessivo; non sempre è richiesta la presenza materiale di ogni singolo documento richiamato, se il richiamo è chiaro e non vi sono motivi per dubitarne l'attendibilità
- Il difensore deve verificare la corretta verbalizzazione delle proprie eccezioni in udienza: errori o formulazioni vaghe possono essere determinanti nell'esito del riesame delle eccezioni
- Per contrastare misure reali fondate su indizi, la strategia difensiva efficace consiste nel: (a) contestare puntualmente il contenuto delle informative e delle annotazioni; (b) chiedere termini per esaminarle se prodotte tardivamente; (c) indicare elementi di resilienza o circostanze alternative che smentiscano la sussistenza del dolo o del profitto del reato
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