Cassazione Civile, Ordinanza n. 02457/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale redatto dal personale ANAS per la violazione dell'art. 22 del codice della strada in materia di accessi alla pubblica via, con applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 169,00 e dell'obbligo di ripristino dei luoghi. In primo grado il giudice di pace aveva confermato la sanzione pecuniaria ma annullato la sanzione accessoria. In appello il Tribunale di Matera ha respinto l'impugnazione principale del sanzionato e, accogliendo l'appello incidentale della Prefettura, ha confermato anche la sanzione accessoria. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che il Tribunale, dopo avere trattato la causa con rito ordinario e in assenza di una preventiva interlocuzione sul punto, aveva mutato il rito e deciso applicando l'art. 4 d.lgs. 150/2011 e l'art. 437 c.p.c., con pregiudizio del contraddittorio; 2) violazione dell'art. 22 c.d.s., sostenendo che la sanzione accessoria non avrebbe dovuto essere applicata perché le opere erano regolarizzabili con autorizzazione successiva; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo la formazione di un giudicato esterno, rappresentato da una precedente sentenza del Tribunale di Matera tra le stesse parti e sui medesimi luoghi, che avrebbe già annullato la sanzione accessoria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il mutamento del rito e la decisione con trattazione scritta non avevano determinato un "nuovo sviluppo inatteso" del thema decidendum tale da imporre la rimessione alle parti per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente allegata come già dedotta nei gradi di merito; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'eccezione di giudicato esterno era formulata in modo aspecifico e, comunque, non risultava allegato se il giudicato si fosse formato dopo la chiusura del giudizio di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la Prefettura si era limitata a un mero atto di costituzione senza svolgere difese; è stato invece dichiarato l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
"Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"
La norma si applica solo quando la questione rilevata d'ufficio introduce nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti; non opera se il mutamento del rito o la modalità decisoria non modificano il quadro fattuale e il thema decidendum in modo inatteso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge sostanziale, ma il motivo è scrutinabile solo se investe questioni già emerse nel giudizio di merito.
art. 437 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente quale regola decisoria che imporrebbe l'audizione dei difensori prima della decisione; la Corte esclude che la sua applicazione, nel caso concreto, abbia leso il contraddittorio.
art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011
È richiamato in relazione al mutamento del rito disposto dal Tribunale, ma la Corte ritiene che ciò non abbia inciso sul diritto di difesa in modo tale da integrare nullità.
art. 22 codice della strada
È la disposizione sostanziale invocata per escludere l'obbligo di ripristino dei luoghi quando l'opera sia regolarizzabile con autorizzazione successiva; la censura è però inammissibile perché non risulta trattata nella sentenza impugnata.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno può essere fatto valere in cassazione solo se formatosi dopo la chiusura del giudizio di merito; se formatosi prima, non può essere dedotto per la prima volta in legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche se il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di esito negativo del ricorso.
art. 370 c.p.c.
Il mero deposito di un atto di costituzione da parte della parte vittoriosa, senza difese effettive, non equivale a rituale costituzione ai fini della liquidazione delle spese.
art. 83 d.l. n. 18 del 2020
È richiamato come base della trattazione scritta svolta nell'udienza di appello nel contesto dell'emergenza COVID-19.
Massime di principio
- L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone il contraddittorio preventivo solo quando il giudice fonda la decisione su una questione rilevata d'ufficio che introduca un effettivo sviluppo inatteso della lite; non basta un mutamento del rito o della forma della decisione se il quadro fattuale e difensivo resta invariato.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata; il ricorrente deve dimostrare che la questione era già parte del thema decidendum di merito e indicare specificamente l'atto in cui era stata dedotta.
- L'eccezione di giudicato esterno è deducibile in legittimità solo se il giudicato si è formato dopo la chiusura del giudizio di merito; se invece era già formatosi prima, la sua deduzione per la prima volta in cassazione è preclusa.
- La deduzione del giudicato esterno deve essere specifica e completa quanto agli elementi necessari a provarne l'intervenuto passaggio in giudicato; la mera allegazione della sentenza non basta.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per cassazione, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato opera in base al solo dato oggettivo dell'esito processuale, indipendentemente dalla condizione soggettiva di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
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