Sentenza n. 232/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del diniego in data 02 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0043410 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012. - Per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19. - Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009. - Per dichiarare l'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente. - Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela relativo al ricalcolo del prelievo supplementare per l’annata lattiera 2005/2006, nonché silenzio sull’istanza di autotutela relativa alle annate dal 1995/1996 al 2003/2004
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, assoggettata al regime europeo delle quote latte, ha impugnato il diniego con cui AGEA ha confermato la legittimità dell’iscrizione a ruolo di somme dovute per l’annata 2005/2006 e ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela relativa alle annate dal 1995/1996 al 2003/2004. Ha dedotto, in sintesi, la violazione dell’art. 1, comma 538, lett. a), l. n. 228/2012, degli artt. 2, 7 e 21-nonies l. n. 241/1990, dei principi di legalità, buona fede, buon andamento, sana amministrazione, legittimo affidamento, parità di trattamento e leale cooperazione, nonché degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. La ricorrente sosteneva che le sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19 imponessero ad AGEA di ricalcolare i prelievi supplementari, disapplicando la normativa nazionale incompatibile con il diritto unionale. Ha inoltre dedotto che il giudicato formatosi sugli atti impositivi non avrebbe impedito il ricalcolo, che AGEA sarebbe stata vincolata dai propri precedenti interventi di autotutela in casi analoghi e che la mancata rideterminazione del debito avesse causato un danno risarcibile.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ricostruito il contrasto tra la disciplina italiana delle quote latte e il diritto dell’Unione, rilevando che la normativa nazionale sulla compensazione e sul rimborso del prelievo in eccesso deve essere disapplicata per le campagne interessate, con conseguente obbligo delle autorità amministrative di ricalcolare i debiti quando i rapporti non siano definitivamente consolidati. Tuttavia, tale obbligo incontra il limite delle situazioni coperte da giudicato o comunque divenute inoppugnabili. Nel caso concreto, per l’annata 2005/2006 il provvedimento impositivo era coperto dal giudicato interno formatosi a seguito della perenzione del giudizio instaurato dinanzi al TAR Lazio; per le annate dal 1995/1996 al 2003/2004 la ricorrente non aveva provato l’impugnazione degli atti presupposti, che dovevano quindi ritenersi inoppugnabili. La violazione del diritto unionale non determina nullità dell’atto, ma mera annullabilità, sicché non può essere fatta valere quando l’atto sia coperto da giudicato o sia divenuto definitivo. Il giudicato non elimina, però, il potere discrezionale di autotutela dell’amministrazione: il privato può sollecitarne l’esercizio, ma non può pretendere il riesame né il ricalcolo come obbligo giuridico dell’amministrazione. AGEA, avendo esaminato l’istanza relativa al 2005/2006 e rigettata la richiesta, ha quindi legittimamente esercitato tale facoltà; non sussisteva neppure un obbligo di provvedere nel senso richiesto per le ulteriori annualità. Le altre censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 533, l. n. 228/2012
Riguarda la dichiarazione e l’istanza presentata dal debitore nell’ambito della procedura di autotutela relativa ai carichi iscritti a ruolo.
art. 1, comma 537, l. n. 228/2012
Consente al debitore di chiedere all’agente della riscossione la sospensione delle iniziative esecutive in presenza dei presupposti previsti dalla legge.
art. 1, comma 538, lett. a), l. n. 228/2012
È richiamato quale fondamento della richiesta di annullamento in autotutela del debito iscritto a ruolo.
art. 1, comma 539, l. n. 228/2012
Disciplina il coinvolgimento dell’ente creditore nella verifica della fondatezza della dichiarazione del debitore.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
L’autotutela decisoria, anche a fronte di un atto potenzialmente incompatibile con il diritto unionale, resta una facoltà dell’amministrazione quando il rapporto sia consolidato e non sussiste un obbligo automatico di annullamento.
art. 8-ter l. n. 33/2009
È richiamato in relazione al Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA.
art. 2, par. 1, comma 2, Reg. CEE n. 3950/1992
È stato individuato dalla Corte di giustizia quale parametro incompatibile con la disciplina nazionale della compensazione nazionale applicata fino alla campagna 2002/2003.
art. 2, par. 4, Reg. CEE n. 3950/1992
È richiamato quale parametro europeo incompatibile con la disciplina nazionale del rimborso del prelievo in eccesso.
art. 9, par. 1, Reg. CE n. 1392/2001
È parte della disciplina unionale di attuazione sul rimborso del prelievo in eccesso per le campagne fino al 2003/2004.
art. 13, par. 1-b, Reg. CE n. 1788/2003
Disciplina il rimborso del prelievo supplementare in eccesso per le campagne dal 2004/2005 al 2007/2008.
art. 16, par. 1, Reg. CE n. 595/2004
È richiamato, nella versione originaria applicabile fino alla campagna 2006/2007, quale parametro della disciplina unionale sul rimborso del prelievo in eccesso incompatibile con la normativa nazionale.
art. 4, par. 3, TUE
È richiamato a fondamento del principio di leale cooperazione e degli obblighi di attuazione del diritto dell’Unione.
art. 40, n. 3, secondo comma, Trattato CE
È invocato in relazione al principio di parità di trattamento tra produttori nell’imputazione e nella ripartizione del prelievo.
Massime di principio
- La disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione impone alle autorità amministrative di ricalcolare i debiti derivanti dalla disciplina delle quote latte soltanto quando il rapporto non sia stato definitivamente consolidato.
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione determina, di regola, un vizio di annullabilità e non di nullità; tale vizio non può essere fatto valere quando l’atto sia coperto da giudicato o sia divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione tempestiva.
- Il giudicato o la definitività dell’atto impositivo impediscono al privato di pretendere la disapplicazione dell’atto e il ricalcolo del debito, anche se successivamente la Corte di giustizia abbia accertato l’incompatibilità della disciplina nazionale applicata.
- Il consolidamento dell’atto non elimina il potere di autotutela dell’amministrazione, ma trasforma l’intervento in una facoltà discrezionale: il privato può sollecitare il riesame, senza vantare un diritto al suo esercizio o all’annullamento dell’atto.
- Quando l’amministrazione esamina e respinge un’istanza di autotutela relativa a un atto ormai consolidato, il giudice amministrativo non può riesaminare nel merito la pretesa impositiva originaria né imporre il ricalcolo del debito, salvo l’illegittimità propria del diniego di autotutela.
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