Cassazione Penale, Sentenza n. 14826/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 610 c.p. (violenza privata) e che aveva confermato le statuizioni civili. Il motivo unico denunciato è l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (art. 610 c.p.) e l'omessa o meramente apparente motivazione circa il necessario elemento della coartazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa: in sostanza non sarebbe stato dedotto né provato un evento ulteriore rispetto agli atti violenti sulle cose, sicché gli atti distruttivi/alterativi del confine non costituirebbero un mezzo volto a costringere la vittima a tollerare qualcosa distintamente dalla condotta violenta stessa.
La decisione
La Corte (sezione di legittimità) ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la sentenza di merito non ha adeguatamente motivato sulla sussistenza dell'evento ulteriore richiesto dall'art. 610 c.p. (la costrizione distinta dalla condotta violenta) e ha annullato la sentenza impugnata 'agli effetti civili' per vizio di motivazione, disponendo il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per gli accertamenti e le valutazioni del caso alla luce delle osservazioni svolte. Restano nella motivazione richiamati i fatti occorsi il 1.4.2016 e il 30.4.2016; la decisione è stata resa in data 15/01/2026.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La violenza o la minaccia devono avere l'effetto di costringere qualcuno a fare, tollerare od omettere qualcosa; tale evento di costrizione deve essere distinto dalla condotta violenta stessa: se la condotta violenta coincide con l'evento 'pati', il reato di violenza privata non è configurabile.
art. 606 lett. b) c.p.p.
Fondamento del motivo di ricorso relativo all'erronea applicazione della legge penale (violazione o falsa applicazione di norme penali).
art. 606 lett. e) c.p.p.
Fondamento del motivo di ricorso relativo all'omessa o meramente apparente motivazione della decisione impugnata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite relativo alla formulazione del motivo nel ricorso per cassazione richiamato nel capo introduttivo del ricorso.
art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni)
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso proposto dopo il 30/6/2024: il ricorso è stato trattato su richiesta con intervento delle parti secondo le modifiche normative.
art. 392 cod. pen. (reato contestato alla coimputata)
Norma menzionata in relazione alla pronuncia di assoluzione (Rotella) operata dalla Corte d'Appello; non è sviluppata una interpretazione specifica nel testo fornito.
Massime di principio
- Per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) è necessario che la violenza o la minaccia siano strumentali a ottenere un risultato ulteriore consistente nella costrizione della vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa; se la condotta violenta è essa stessa l'evento subito (il 'pati'), il reato non si configura.
- Quando l'imputazione descrive solo atti violenti sulle cose e non indica un evento ulteriore che costituisca la costrizione della persona offesa, il giudice deve esplicitare e motivare la sussistenza dell'elemento psicofisico della coartazione; la mancata motivazione su questo punto può determinare l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione.
- L'accertamento della particolare tenuità del fatto ai fini penali (non punibilità) non sostituisce automaticamente la valutazione delle conseguenze civili: le statuizioni civili devono essere adeguatamente motivate e possono essere oggetto di revisione o rinvio se la motivazione penale è viziata.
- In controversie che mixano condotte di danno a cose e presunta violenza privata occorre separare chiaramente il piano dell'azione materiale (danno/alterazione) da quello dell'effetto sulla libertà della persona offesa (costrizione) e provarne quest'ultimo per sostenere la fattispecie di violenza privata.
- Profili processuali: il difetto di motivazione su elementi essenziali del reato è un motivo valido di cassazione e può comportare l'annullamento limitato agli effetti interessati (es. effetti civili) con rinvio al giudice competente per ulteriori accertamenti.
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